Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000 che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi

Published date03 May 2000
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 105, 03 May 2000
TESTO consolidato: 32000L0016 — IT — 03.05.2000

2000L0016 — IT — 03.05.2000 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2000/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 aprile 2000 che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (GU L 105, 3.5.2000, p.36)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 064, 6.3.2001, pag. 40 (00/16)



▼B

DIRETTIVA 2000/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2000

che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) La direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE ( 4 ), stabilisce il principio dell'attribuzione di un numero di riconoscimento a taluni stabilimenti o intermediari. Per motivi di trasparenza e per agevolare i controlli, è opportuno esigere che il numero di registrazione o il numero di riconoscimento, secondo i casi, siano indicati sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti.
(2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera l), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ( 5 ) si intende per data di conservazione minima di un mangime composto la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche. La formulazione «proprietà specifiche» comprende la totalità delle caratteristiche che determinano la qualità di un mangime composto, e in particolare l'efficacia degli additivi contenuti. Tale efficacia è specificata dalla data limite di garanzia che va dichiarata ai sensi della direttiva 70/524/CEE ( 6 ). Pertanto la suddetta data è determinante per la formulazione della data di conservazione minima di un mangime composto in tutti i casi in cui la durata di conservazione di un additivo costituisce elemento di limitazione per la qualità del mangime composto. La relativa disposizione contenuta nell'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 79/373/CEE non è però sufficientemente chiara al riguardo e andrebbe quindi sostituita.
(3) Nella versione tedesca della direttiva 79/373/CEE viene utilizzato il termine «circolazione» [«Verkehr»] anziché il termine «commercializzazione» [«Vermarktung»], figurante nelle altre versioni. Poiché i termini hanno significati diversi, occorre uniformare le varie versioni. Il campo di applicazione delle direttive più recenti in materia di legislazione sull'alimentazione degli animali riguarda di regola l'«immissione in commercio» o la «circolazione» e la direttiva 79/373/CEE andrebbe modificata di conseguenza. Si dovrebbe inoltre inserire una definizione di «circolazione» («immissione in commercio»).
(4) Conformemente alla direttiva 79/373/CEE, la decisione 91/516/CEE della Commissione ( 7 ) stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali, per motivi inerenti alla protezione della salute dell'uomo e degli animali. Tale divieto non riguarda tuttavia la circolazione di tali sostanze come materie prime per mangimi o il loro impiego in quanto tali come alimenti da parte dell'allevatore.
(5) Per ovviare a questa situazione è opportuno in primo luogo estendere il campo d'applicazione della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE ( 8 ), affinché venga contemplato anche l'uso delle materie prime per mangimi. D'altra parte è opportuno fissare in futuro, in sostituzione della decisione 91/516/CEE della Commissione, un elenco di sostanze la cui circolazione o impiego come materie prime per mangimi è vietata o limitata affinché i divieti o le restrizioni abbiano una portata generale e riguardino l'impiego delle materie prime per mangimi sia in quanto tali, che in alimenti composti. È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 79/373/CEE del Consiglio.
(6) D'altro canto l'esperienza acquisita ha mostrato che taluni sottoprodotti che hanno subito trattamenti industriali possono contenere sostanze che, senza costituire un pericolo per la salute degli animali o delle persone, possono avere un impatto negativo sull'ambiente. È quindi necessario prescrivere altresì che le materie prime per mangimi non devono costituire un pericolo per l'ambiente.
(7) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ( 9 ), stabilisce le norme di commercializzazione dei residui di origine animale destinati a impieghi diversi dal consumo umano e la direttiva 96/25/CE fissa le regole di etichettatura per garantire un'informazione precisa dell'utilizzatore circa l'identità dei prodotti e i limiti al loro impiego. È necessario garantire la coerenza fra gli atti relativi al settore veterinario e quelli relativi all'alimentazione degli animali.
(8) Per fornire agli utilizzatori e alle autorità preposte al controllo i mezzi per verificare facilmente l'origine delle materie prime e il rispetto delle garanzie sanitarie in relazione alla direttiva 90/667/CEE è necessario includere, fra le indicazioni prescritte per dette materie prime per
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