Directive 2001/43/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 92/23/EEC relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting

Published date04 August 2001
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 211, 04 August 2001
EUR-Lex - 32001L0043 - IT 32001L0043

Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 04/08/2001 pag. 0025 - 0046


Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 giugno 2001

che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001,

considerando quanto segue:

(1) Occorre adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) La direttiva 92/23/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio(4), è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5). Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relativa ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano quindi alla presente direttiva.

(3) Per l'applicazione in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve contenere in allegato una scheda informativa, nonché una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione. La scheda di omologazione contenuta nella direttiva 92/23/CEE deve essere modificata in conseguenza.

(4) La direttiva 92/97/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore(6) stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 2, che siano decise ulteriori misure intese in particolare a conciliare i requisiti di sicurezza con la necessità di limitare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, su proposta presentata dalla Commissione sulla base di studi e ricerche da svolgere su questa fonte di rumore.

(5) È stato messo a punto un metodo attendibile e riproducibile che consente di misurare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale. Sulla scorta di questo nuovo metodo di misura, è stato condotto uno studio inteso a determinare un valore numerico del livello sonoro del rumore di rotolamento provocato da diversi tipi di pneumatici montati su diversi tipi di veicoli a motore.

(6) Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento, si deve riconoscere che i pneumatici sono progettati tenendo conto di parametri relativi alla sicurezza e all'ambiente e che un vincolo su un parametro può influire sugli altri. Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento si dovrebbe inoltre tenere presente che vi è una continua evoluzione delle norme internazionali relative alla superficie stradale, per l'azione dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e di quelle relative ai requisiti di resistenza e sicurezza dei pneumatici, per l'azione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

(7) La direttiva 92/23/CEE dovrebbe di conseguenza essere modificata.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/23/CEE è modificata come segue:

1) I termini "omologazione CEE del componente", "omologazione CEE" e "approvazione CEE" sono sostituiti sempre dai termini "omologazione CE".

2) All'articolo 1, il primo trattino si legge come segue: "- 'pneumatico': qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli ai quali si applica la direttiva 70/156/CEE. Questa definizione non copre i pneumatici da neve chiodati;".

3) È inserito il seguente articolo: "Articolo 1 bis

1. I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati a essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1o ottobre 1980 in poi.

2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:

a) pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio è inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25);

c) pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato II;

d) pneumatici progettati soltanto per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1o ottobre 1980."

4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II e attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

2. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato V e attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

3. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato III, l'omologazione CE per quanto riguarda i pneumatici ai veicoli i cui pneumatici (compreso l'eventuale pneumatico di scorta) posseggono i requisiti di cui all'allegato II, nonché quelli relativi ai veicoli, di cui all'allegato IV, ed assegnano un numero di omologazione come specificato nell'allegato III."

5) L'elenco degli allegati e gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

6) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 10 bis

1. A decorrere dal 4 febbraio 2003, gli Stati membri non possono per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio su veicoli nuovi:

a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nonché la vendita o la messa in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici,

se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva come emendata dalla direttiva 2001/43/CE(8).

2. A decorrere dal 4 agosto 2003, gli Stati membri non possono continuare a rilasciare omologazioni CE, e rifiutano il rilascio delle omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione della presente direttiva che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.

3. A decorrere dal 4 febbraio 2004, gli Stati membri non possono più rilasciare né l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio se i requisiti della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE non sono rispettati.

4. A decorrere dal 4 febbraio 2005, gli Stati membri:

a) considerano non più validi agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della medesima direttiva se i requisiti della presente direttiva, così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE non sono rispettati e

b) rifiutano l'immatricolazione o vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.

5. A decorrere dal 1o ottobre 2009 le prescrizioni della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE sono applicabili, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, ai pneumatici compresi nel campo di applicazione della presente direttiva, tranne quelli delle classi C1d e C1e, ai quali si applica, rispettivamente, dal 1o ottobre 2010 e dal 1o ottobre 2011."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 4 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni entro il 4 febbraio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Entro il 4 agosto 2003, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i pneumatici.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'introduzione di valori limite per il rumore dei pneumatici, la Commissione presenta entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio mirante a stabilire se e quanto il progresso tecnico consenta, senza mettere a rischio la...

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