Directive 2001/5/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Published date24 February 2001
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 55, 24 February 2001
EUR-Lex - 32001L0005 - IT 32001L0005

Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0059 - 0061


Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2001

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(5), definisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni d'uso.

(2) Dopo l'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari.

(3) Occorre modificare la direttiva 95/2/CE per tenere conto di tali sviluppi.

(4) L'uso degli additivi alimentari negli alimenti può essere approvato solo a condizione che essi soddisfino i criteri generali di cui all'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

(5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE uno Stato membro può autorizzare l'uso nel proprio territorio di un nuovo additivo alimentare per un periodo di due anni.

(6) Conformemente alle richieste degli Stati membri, dovrebbero essere approvati a livello comunitario i seguenti additivi autorizzati a livello nazionale: propano, butano e isobutano; tali prodotti dovrebbero essere etichettati conformemente alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol(6).

(7) Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE il comitato...

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