Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:908
Docket NumberC-938/19
Date11 November 2021
Celex Number62019CJ0938
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento – Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Modello di raccolta dei dati – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»

Nella causa C‑938/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 16 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2019, nel procedimento

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, e M. Ilešič, giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG, da T. Heymann e C. Telschow, Rechtsanwälte;

– per la Bundesrepublik Deutschland, da I. Budde, J. Steegmann e A. Leskovar, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller e S. Eisenberg, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Wils, B. De Meester e A.C. Becker, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), in particolare dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), di quest’ultima, della «corrected eligibility ratio» (quota corretta) di cui al Data Collection Template (modello di raccolta dei dati), disponibile sul sito Internet della Commissione europea, nonché della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1), in particolare dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima.

2 La presente domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «EDW») e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) relativamente a una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissioni») a una centrale industriale di cogenerazione mediante motori a gas che comprende, quali unità accessorie, macchine frigorigene ad assorbimento.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2003/87

3 Il considerando 20 della direttiva 2003/87 è così formulato:

«La presente direttiva incoraggerà l’utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell’energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termina ed elettrica».

4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

5 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

b) “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;

(...)

e) “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

(...)

u) “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”».

6 L’articolo 8 della direttiva 2003/87, intitolato «Coordinamento con la direttiva 96/61/CE», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26)], le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un’autorizzazione prevista da tale direttiva. Le disposizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva [96/61]».

7 L’articolo 10 bis di tale direttiva, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», così dispone:

«1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote (…).

(...)

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. (...)

(...)

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.

4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50),] in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. (...)

(...)

11. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.

12. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.

(...)».

8 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, il terzo periodo di scambio ha una durata di otto anni, dal 2013 al 2020 (in prosieguo: il «terzo periodo di scambio»).

Decisione 2011/278

9 L’articolo 3 della decisione 2011/278, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente decisione si intende per:

a) “impianto esistente”, qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all’allegato I della direttiva [2003/87] o un’attività inclusa per la prima volta nel sistema dell’Unione conformemente all’articolo 24 di tale direttiva che:

i) ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima del 30 giugno 2011; o

ii) è di fatto in esercizio, abbia ottenuto prima del 30 giugno 2011 tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti inclusa, se del caso, l’autorizzazione prevista dalla direttiva 2008/1/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 2008, L 24, pag. 8)] e, per quella data, abbia soddisfatto tutti gli altri...

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