Eurocostruzioni Srl v Regione Calabria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:136
Date02 March 2023
Docket NumberC-31/21
Celex Number62021CJ0031
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale»

Nella causa C‑31/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza dell’8 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2021, nel procedimento

Eurocostruzioni Srl

contro

Regione Calabria,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Eurocostruzioni Srl, da M. Sanino e S. Sticchi Damiani, avvocati;

– per la Regione Calabria, da M. Manna e G. Naimo, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Grumetto, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da P. Carlin e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU 2000, L 193, pag. 39), come modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004 (GU 2004, L 72, pag. 66) (in prosieguo: il «regolamento n. 1685/2000»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Eurocostruzioni Srl e la Regione Calabria (Italia) relativamente all’erogazione del saldo di un contributo per la costruzione e l’arredamento di un albergo e connessi impianti sportivi nel Comune di Rossano (Italia), a carico del programma operativo regionale (POR) 2000-2006 che era stato approvato dalla Commissione europea per detta regione.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento (CE) n. 1260/1999

3 I considerando 35, 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1), così recitavano:

«(35) considerando che l’esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell’esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;

(...)

(41) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un’applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; (...)

(...)

(43) considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all’osservanza delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario».

4 Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento:

«Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 2».

5 L’articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento così disponeva:

«Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente».

6 L’articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevedeva quanto segue:

«Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:

(...)

c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentat[e] alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

(...)».

Regolamento n. 1685/2000

7 Il considerando 5 del regolamento n. 1685/2000 è formulato nei termini seguenti:

«(...) Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un’applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L’adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l’iniziativa in questione può ottenere, un cofinanziamento. L’adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide. (...)».

8 Ai sensi del punto 2.1 della norma n. 1, intitolata «Spese effettivamente sostenute», dell’allegato del regolamento n. 1685/2000, a sua volta intitolato «Norme sull’ammissibilità»:

«In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente».

Diritto italiano

Legge del 15 marzo 1997, n. 59

9 L’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge del 15 marzo 1997, n. 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (supplemento ordinario alla GURI n. 63, del 17 marzo 1997), prevedeva la delega alle regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di politiche regionali, strutturali e di coesione dell’Unione. Tale delega è stata attuata mediante il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GURI n. 99, del 30 aprile 1998).

Legge regionale del 2 maggio 2001, n. 7

10 La legge regionale del 2 maggio 2001, n. 7 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge Finanziaria) (Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 41, del 9 maggio 2001), prevedeva la possibilità di sostenere le piccole e medie imprese locali mediante aiuti accordati secondo il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU 2001, L 10, pag. 33), «anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione [e]uropea con decisione n. C(2000) 2345, dell’8 agosto 2000». L’articolo 31 quater di detta legge disponeva che la Giunta regionale della Calabria disciplinasse con propri atti le modalità attuative per la concessione di tali aiuti.

Delibera del 14 maggio 2002, n. 398

11 Con delibera del 14 maggio 2002, n. 398, la Giunta regionale della Calabria ha approvato un bando di gara (in prosieguo: il «bando di gara»), il cui articolo 8 faceva riferimento al regolamento n. 1685/2000 e prevedeva che fossero ammissibili a un sostegno le spese relative a: terreni, fabbricati e impianti, arredi e attrezzature, progettazione e studi.

12 L’articolo 9 del bando di gara imponeva per fabbricati e impianti la quantificazione dei lavori con riferimento al prezziario 1994 del Provveditorato opere pubbliche della Regione Calabria, aumentato del 15% e per le voci non previste, ai vigenti prezzi di mercato periziati dal progettista.

13 Ai sensi dell’articolo 11 del bando di gara, l’erogazione del contributo era regolata dal provvedimento di concessione recante le prescrizioni a cui il beneficiario finale doveva attenersi.

Decreto di concessione

14 Il decreto di concessione del 20 aprile 2004, n. 4457 (in prosieguo: il «decreto di concessione»), stabiliva le disposizioni relative alla documentazione che il beneficiario finale dell’aiuto doveva produrre per provare le spese sostenute. In particolare, per quanto riguarda i lavori realizzati, il decreto richiedeva la produzione dei relativi documenti contabili, compresa la tenuta, da parte del beneficiario finale, di un...

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