Invito a presentare proposte 2017 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

JurisdictionEuropean Union
Published date12 January 2017
Celex NumberC2017/009/06
C_2017009IT.01000701.xml

12.1.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/7


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017

PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2017/C 9/06)

1. Contesto e finalità del presente invito

1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (1). Tale regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3).

L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;

c)

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2017

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2017, adottato mediante decisione di esecuzione (4) il 9 novembre 2016, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per le azioni nell'ambito delle proposte di programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresa la valutazione dei programmi semplici.

1.4. Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dei programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 relative ad azioni nell'ambito delle priorità tematiche 1 e 2, ossia i programmi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi.

2. Obiettivi — Temi — Priorità

Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 definiscono le priorità tematiche delle azioni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Soltanto le proposte direttamente corrispondenti al tema e alla descrizione forniti nella suddette sezioni del programma di lavoro annuale saranno esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, con il presente invito sono presentati 8 temi. Le domande presentate nell'ambito del presente invito devono rientrare nell'ambito di applicazione di uno di questi temi prioritari. Per un'organizzazione proponente è possibile presentare più domande per progetti diversi nell'ambito dello stesso tema prioritario. È inoltre possibile presentare più domande per progetti diversi nell'ambito di temi prioritari diversi.

3. Calendario

Il termine ultimo per la presentazione è il 20 aprile 2017, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).

Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell'invito a presentare proposte

12.1.2017

b)

Termine per la presentazione delle domande

20.4.2017

c)

Periodo di valutazione (indicativo)

21.4.2017 - 31.8.2017

d)

Decisione della Commissione (data indicativa)

Ottobre 2017

e)

Informazione ai richiedenti (data indicativa)

Ottobre 2017

f)

Firma del contratto con gli Stati membri (data indicativa)

Gennaio 2018

g)

Data di inizio dell'azione (data indicativa)

>1.1.2018

4. Bilancio disponibile

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è pari a 85 500 000 EUR. Gli importi indicativi disponibili per tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili» che figura al punto 6.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti in seguito all'adozione del bilancio 2018 da parte dell'autorità di bilancio dell'UE o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L'importo dipende ugualmente dalla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi tenendo conto della natura non dissociata degli stanziamenti.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. Condizioni di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html)

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Le proposte possono essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, al momento di preparare le proprie proposte, i richiedenti devono tenere conto del fatto che i contratti saranno gestiti dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine dell'organizzazione o delle organizzazioni proponenti, salvo se lo Stato membro interessato ha manifestato il proprio accordo a firmare il contratto in inglese (5). Per facilitare l'esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B) se è redatta in un'altra lingua ufficiale dell'UE.

6. Criteri di ammissibilità

6.1. Richiedenti ammissibili

Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Più in particolare, sono ammissibili le proposte presentate dalle seguenti organizzazioni o dai seguenti organismi, quali definiti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

i)

organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

ii)

organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o

iii)

organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Le summenzionate organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, vale a dire:

i)

le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello...

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