IRnova AB contra FLIR Systems AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:648
Date08 September 2022
Docket NumberC-399/21
Celex Number62021CJ0399
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Ambito di applicazione – Domanda di brevetto depositata e brevetto rilasciato in uno Stato terzo – Qualità di inventore – Titolare del diritto su un’invenzione»

Nella causa C‑399/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia), con decisione del 17 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento

IRnova AB

contro

FLIR Systems AB,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la IRnova AB, da P. Kenamets e F. Lüning, jur. kand.;

– per la FLIR Systems AB, da J. Melander e O. Törngren, advokater;

– per la Commissione europea, da M. Gustafsson e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la IRnova AB e la FLIR Systems AB in merito alla determinazione della persona che deve essere considerata titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

Contesto normativo

Regolamento Bruxelles I bis

3 Il considerando 34 del regolamento Bruxelles I bis così recita:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4 L’articolo 1 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l’arbitrato;

e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa».

5 Il capo II di detto regolamento, rubricato «Competenza», comprende dieci sezioni. L’articolo 4 del medesimo regolamento, contenuto nella sezione 1 di tale capo II, rubricata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6 Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis, che fa parte della sezione 6 di tale capo II, rubricata «Competenze esclusive»:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

(...)

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.

Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

(…)».

Diritto svedese

Legge sui brevetti (1967:837)

7 L’articolo 17 della patentlagen (1967:837) [legge sui brevetti (1967:837)] così recita:

«Nel caso in cui una persona affermi dinanzi all’amministrazione dei brevetti di essere titolare di un diritto sull’invenzione prevalente rispetto a quello del richiedente e vi siano dubbi al riguardo, l’amministrazione dei brevetti può assegnare a tale persona un termine prestabilito per intentare un giudizio, in assenza del quale tale rivendicazione potrebbe non essere presa in considerazione nel prosieguo dell’esame della domanda di brevetto.

Qualora una controversia relativa al diritto prevalente sull’invenzione sia pendente in sede giurisdizionale, la domanda di brevetto può essere sospesa fino alla pronuncia definitiva del giudice su tale controversia».

8 L’articolo 18 di tale legge prevede quanto segue:

«Nel caso in cui qualcuno possa dimostrare dinanzi all’amministrazione dei brevetti di essere titolare di un diritto prevalente sull’invenzione, detta amministrazione, se lo stesso ne fa richiesta, trasferisce la domanda a suo nome. Il beneficiario del trasferimento deve versare una nuova tassa di deposito.

Qualora sia stata presentata una richiesta di trasferimento di una domanda, la domanda non può essere archiviata, respinta o accolta prima che tale richiesta sia stata oggetto di una decisione definitiva».

9 Ai sensi dell’articolo 53, primo comma, di detta legge:

«Nel caso in cui un brevetto sia stato rilasciato a una persona diversa dall’avente diritto in forza delle disposizioni dell’articolo 1, il giudice, qualora detta persona agisca in giudizio a tal fine, le trasferisce il brevetto. Si applicano le disposizioni dell’articolo 52, sesto comma, relative ai termini assegnati per la proposizione dell’azione.

(...)».

10 L’articolo 65, primo comma, della medesima legge così dispone:

«Il Patent- och marknadsdomstolen [Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia] è il giudice competente nelle materie contemplate dalla presente legge. Lo stesso vale in materia di diritto prevalente su un’invenzione che costituisce l’oggetto di una domanda di brevetto.

(…)».

Legge (1978:152) sulla competenza dei giudici svedesi per talune azioni nel settore del diritto dei brevetti

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