Banca B. SA v A.A.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:954
Date25 November 2020
Docket NumberC-269/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0269
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 novembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Conseguenze della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Sostituzione della clausola abusiva – Modalità di calcolo del tasso d’interesse variabile – Ammissibilità – Rinvio delle parti alle trattative»

Nella causa C‑269/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), con decisione del 27 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2019, nel procedimento

Banca B. SA

contro

A.A.A.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’invito alle parti nel procedimento principale e agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a rispondere per iscritto ai quesiti posti dalla Corte,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Banca B. SA, da R. Trăilescu, I.-C. Şerban, D. Cristea e E. Tudose, avocați;

– per A.A.A., da C. Neamţ, avocată;

– per il governo rumeno, inizialmente da C.-R. Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim e M. Chicu, successivamente da E. Gane, O.-C. Ichim e M. Chicu, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da A. Howard, barrister;

– per la Commissione europea, da C. Gheorghiu, N. Ruiz García e P. Vanden Heede, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Banca B. SA, un istituto bancario, e A.A.A., in merito al presunto carattere abusivo e alla nullità assoluta di varie clausole contenute in un contratto di credito relativo alla concessione di un prestito personale concluso da A.A.A. presso tale istituto.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Dal ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 risulta che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori.

4 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

5 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto rumeno

7 La Legea n. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori; in prosieguo: la «legge n. 193/2000») traspone nella legislazione rumena la direttiva 93/13.

8 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 193/2000, le clausole abusive inserite nel contratto e accertate personalmente o tramite gli organi autorizzati per legge non producono effetti nei confronti del consumatore, e il contratto continua a produrre effetti, con il consenso del consumatore, soltanto se ciò sia ancora possibile una volta eliminate dette clausole.

9 Ai sensi dell’articolo 7 di detta legge, nella misura in cui il contratto non può più produrre effetti dopo l’eliminazione delle clausole considerate abusive, il consumatore ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e può, se del caso, chiedere il risarcimento del danno.

10 L’articolo 9 quater dell’Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (decreto legislativo n. 21/1992, relativo alla tutela dei consumatori), introdotto dall’articolo II, punto 9, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174/2008 (decreto legislativo n. 174/2008) prevede che, nell’ambito dei contratti stipulati con i consumatori, i fornitori di servizi finanziari siano tenuti a rispettare le seguenti regole, così esposte nella lettera g):

«le seguenti regole si applicano ai contratti di credito a tasso variabile:

1. la variazione del tasso di interesse deve essere indipendente dalla volontà del fornitore di servizi finanziari e deve collegarsi a fluttuazioni di indici di riferimento verificabili, specificati nel contratto, o alle modifiche legislative che impongono tale variazione;

2. il tasso di interesse può variare in funzione del tasso di riferimento del fornitore di servizi finanziari, a condizione che quest’ultimo sia lo stesso per tutti i prodotti finanziari destinati alle persone fisiche proposti dall’operatore economico in questione e non sia aumentato oltre un certo livello stabilito contrattualmente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Il 5 giugno 2007 A.A.A. stipulava un contratto di credito relativo alla concessione di un prestito personale presso la Banca B. Tale contratto era garantito da un’ipoteca di primo grado, di importo pari a EUR 182 222, di cui EUR 179 000 corrispondevano al prestito personale cosiddetto «Maxicredit» a tasso fisso per un anno ed EUR 3 222 corrispondevano alla commissione di concessione di tale prestito, per un periodo di 300 mesi.

12 Dalla decisione di rinvio emerge che le seguenti clausole contrattuali erano applicabili a detto contratto:

– l’articolo 5 del contratto di prestito di cui trattasi prevedeva un tasso di interesse annuo del 7,4% per il primo anno del prestito, successivamente un tasso di interesse corrente corrispondente al tasso di riferimento variabile indicato nei locali dell’istituto bancario, maggiorato di 1,5 punti percentuali;

– conformemente all’articolo 2.6 delle condizioni generali di concessione del prestito allegate a tale contratto, durante il periodo del prestito, il tasso di interesse corrente poteva variare in funzione dell’evoluzione del «servizio unico del debito del cliente» nei confronti di detto istituto;

– in forza dell’articolo 2.10, lettera a), di tali condizioni generali, durante il periodo del prestito, l’istituto bancario poteva modificare gli interessi senza il consenso del mutuatario, in funzione del costo del finanziamento del prestito, e il nuovo tasso di interesse era applicabile al saldo del prestito a partire dalla data della sua modifica. La modifica del tasso di interesse variabile comportava un ricalcolo degli interessi dovuti;

– ai sensi dell’articolo 2.10, lettera b), di dette condizioni generali, per i prestiti a tasso di interesse variabile determinato in funzione di un indice di riferimento, il LIBOR o l’Euribor, il tasso di interesse poteva essere modificato in base all’evoluzione di tale indice;

– in forza dell’articolo 2.11 delle medesime condizioni generali, il nuovo tasso di interesse rivedibile ogni semestre era affisso nei locali dell’istituto bancario dalla data di applicazione della modifica e il tasso di interesse che ne risultava era applicato al saldo del prestito in essere alla data della modifica;

– in caso di linee di credito, il mutuatario veniva a conoscenza della modifica del tasso di interesse annuo nonché del piano di rimborso aggiornato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante estratto conto fornito gratuitamente al mutuatario presso gli sportelli dell’istituto bancario;

– se, a seguito della modifica del tasso di interesse da parte di tale istituto, il mutuatario non rimborsava il saldo del prestito e i relativi interessi entro un termine di 10 giorni dalla data in cui ne era venuto a conoscenza, si riteneva che avesse accettato il nuovo tasso di interesse.

13 Il 9 giugno 2017 A.A.A. proponeva un ricorso contro la Banca B. dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania) affinché quest’ultimo dichiarasse il carattere abusivo e, pertanto, la nullità assoluta delle clausole del contratto di prestito in questione relative al tasso...

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