Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) and Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl v De Vellis Servizi Globali Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:88
Date03 February 2021
Docket NumberC-155/19,C-156/19
Celex Number62019CJ0155
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0155

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 febbraio 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico»

Nelle cause riunite C‑155/19 e C‑156/19,

aventi ad oggetto le due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 17 gennaio 2019, pervenute in cancelleria il 22 febbraio 2019, nei procedimenti

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

contro

De Vellis Servizi Globali Srl,

nei confronti di:

Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl,

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby (relatore), S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), da L. Medugno e L. Mazzarelli, avvocati;

per il Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl, da V. Di Martino, avvocato;

per la De Vellis Servizi Globali Srl, da D. Lipani, A. Catricalà, F. Sbrana e S. Grillo, avvocati;

per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), da S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondrůšek e L. Haasbeek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 1o ottobre 2020,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a) e c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono la Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo: la «FIGC») e il Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl (in prosieguo: il «Consorzio») alla De Vellis Servizi Globali Srl, in merito all’attribuzione di un appalto al Consorzio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24 dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

4.

“organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico».

Diritto italiano

Codice dei contratti pubblici

4

L’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016; in prosieguo: il «Codice dei contratti pubblici»), dispone quanto segue:

«Ai fini del presente codice si intende per:

(...)

d)

“organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1)

istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2)

dotato di personalità giuridica;

3)

la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico».

Decreto‑legge n. 220

5

L’articolo 1 del decreto‑legge del 19 agosto 2003, n. 220 – Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (GURI n. 192, del 20 agosto 2003), convertito in legge, con modifiche, dall’articolo 1 della legge del 17 ottobre 2003, n. 208 (GURI n. 243, del 18 ottobre 2003), così dispone:

«1. La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo».

Decreto legislativo n. 242

6

L’articolo 1 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242 – Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GURI n. 176, del 29 luglio 1999), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 242»), è così formulato:

«1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali [Italia]».

7

L’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo enuncia quanto segue:

«Il CONI (...) si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, (...) l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva (...), nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (...)».

8

L’articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo è così formulato:

«1. Il consiglio nazionale è composto da:

a)

il presidente del CONI, che lo presiede;

b)

i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

c)

i membri italiani del CIO;

d)

atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva conseguente all’utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

(...)

2. I rappresentanti delle federazioni [sportive nazionali], individuati nell’ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio».

9

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 242 prevede quanto segue:

«1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.

(...)

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a)

adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b)

stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;

c)

delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto (...);

(...)

e)

stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;

(...)

e‑ter)

delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi...

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