BU v Markt24 GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:134
Docket NumberC-804/19
Date25 February 2021
Celex Number62019CJ0804
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Disposizioni della sezione 5 del capo II – Applicabilità – Contratto concluso in uno Stato membro per un posto di lavoro presso una società stabilita in un altro Stato membro – Assenza di prestazione di lavoro durante tutta la durata del contratto – Esclusione dell’applicazione delle norme nazionali sulla competenza – Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i) – Nozione di “luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” – Contratto di lavoro – Luogo di esecuzione del contratto – Obblighi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro»

Nella causa C‑804/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo, Austria), con decisione del 23 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2019, nel procedimento

BU

contro

Markt24 GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Markt24 GmbH, da G. Herzog, Rechtsanwalt;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e I. Gavrilová, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, e dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BU, una persona fisica domiciliata in Austria, e la Markt24 GmbH, società di diritto tedesco con sede a Unterschleißheim nel Landkreis München (circondario di Monaco di Baviera, Germania), relativa al pagamento da parte di quest’ultima di arretrati di stipendio, di assegni bonus dovuti pro rata temporis nonché di un’indennità a compensazione di ferie retribuite.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dei considerando 14 e 18 del regolamento n. 1215/2012:

«(14) (…)

Al fine di provvedere alla protezione (…) dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto.

(...)

(18) Nei contratti (...) di consumo (...) è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4 Il capo II di tale regolamento si riferisce alla competenza giurisdizionale. La sezione 1 di tale capitolo, intitolata «Disposizioni generali», comprende gli articoli da 4 a 6.

5 L’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6 L’articolo 5 del medesimo regolamento così recita:

«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a)».

7 La sezione 2 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenze speciali», contiene gli articoli da 7 a 9 del regolamento.

8 L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

(...)

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)

5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

(...)».

9 La sezione 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», comprende gli articoli da 20 a 23 del regolamento stesso.

10 L’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento enuncia che:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, dall’articolo 7, punto 5 e, se l’azione è proposta contro un datore di lavoro, dall’articolo 8, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione».

11 L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o

b) in un altro Stato membro:

i) davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quella dell’ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o

ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto».

Diritto austriaco

12 L’articolo 4 del Bundesgesetz über die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz) (legge federale sulla giurisdizione sociale e del lavoro, del 7 marzo 1985; in prosieguo: l’«ASGG»), al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Per le controversie di cui all’articolo 50, paragrafo 1, è competente ratione loci, a scelta del ricorrente:

1) nei casi di cui ai punti da 1) a 3) anche il giudice nella cui circoscrizione

a) il lavoratore ha, durante il rapporto di lavoro, o aveva, al momento della cessazione di quest’ultimo, il proprio domicilio o la propria residenza abituale,

(...)

d) dev’essere o, qualora il rapporto di lavoro sia terminato, doveva essere corrisposta per l’ultima volta la retribuzione (...)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 BU, domiciliata in Austria, è stata contattata a Salisburgo (Austria) da un dipendente della Markt24, una società con sede a Unterschleißheim nel circondario di Monaco di Baviera, e, tramite tale dipendente, ha sottoscritto un contratto di lavoro come agente di manutenzione per le attività di pulizia per il periodo dal 6 settembre al 15 dicembre 2017 (in prosieguo: il «contratto in questione»).

14 La Markt24 aveva, all’inizio del rapporto di lavoro stabilito dal contratto in questione, un ufficio a Salisburgo. Tuttavia, il contratto non è stato firmato nel suddetto ufficio, ma in una panetteria di Salisburgo. La data d’inizio concordata era il 6 settembre 2017 e i lavori dovevano essere eseguiti a Monaco di Baviera. Tuttavia, alla fine la Markt24 non ha affidato alcun lavoro a BU.

15 Mentre quest’ultima rimaneva telefonicamente reperibile e si teneva disponibile a lavorare, di fatto non svolgeva alcun lavoro per la Markt24. BU non disponeva del...

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