Poste Italiane SpA and Agenzia delle entrate - Riscossione v Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane and Poste Italiane SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:162
Date03 March 2021
Docket NumberC-434/19,C-435/19
Celex Number62019CJ0434
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0434

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 marzo 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Concorrenza – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Condizioni di applicazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Gestione del servizio di conto corrente postale per la raccolta dell’imposta comunale sugli immobili – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Commissioni fissate unilateralmente dall’impresa beneficiaria – Abuso di posizione dominante – Articolo 102 TFUE – Irricevibilità»

Nelle cause riunite C‑434/19 e C‑435/19,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 21 gennaio 2019, pervenute in cancelleria il 5 giugno 2019, nei procedimenti

Poste Italiane SpA

contro

Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C‑434/19),

e

Agenzia delle entrate – Riscossione

contro

Poste Italiane SpA,

con l’intervento di:

Poste italiane SpA – Bancoposta (C‑435/19),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Poste Italiane SpA, da A. Fratini e A. Sandulli, avvocati;

per l’Agenzia delle entrate – Riscossione, da G. Visentini e A. Papa Malatesta, avvocati;

per la Commissione europea, da D. Recchia e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 14, 102, 106 e 107 TFUE.

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, da un lato, Poste Italiane SpA a Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (in prosieguo: «Riscossione Sicilia») (causa C‑434/19) e, dall’altro, l’Agenzia delle entrate – Riscossione (in prosieguo: l’«Agenzia delle entrate») a Poste Italiane(causa C‑435/19), in merito a domande di pagamento di commissioni rivolte da Poste Italiane ai concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (in prosieguo: l’«ICI») per i servizi di gestione dei conti correnti postali di detti concessionari, dedicati alla riscossione dell’ICI presso i contribuenti.

Diritto italiano

3

L’articolo 2, commi da 18 a 20, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 303 del 28 dicembre 1996) (in prosieguo: la «legge n. 662/1996»), prevede quanto segue:

«18. (...) l’Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. (…)

19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall’Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1o aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente [P]oste [I]taliane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti (...). È fatto obbligo all’ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.

20. Con decorrenza dal 1o aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall’Ente [P]oste [I]taliane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell’esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. (...)».

4

L’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 – Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (supplemento ordinario alla GURI n. 305 del 30 dicembre 1992) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 504/1992»), così dispone:

«L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario (...). La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire [italiane (ITL)] 3.500 [EUR 1,75 circa] ed un massimo di [ITL] 100.000 [EUR 50 circa] per ogni versamento effettuato dal contribuente».

5

Gli articoli da 5 a 7 del decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1993, n. 567 – Regolamento di attuazione dell’art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l’istituzione del conto fiscale (GURI n. 306 del 31 dicembre 1993), consentono ai soggetti titolari di conto fiscale di versare gli importi concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d’imposta, l’imposta locale sui redditi, nonché le imposte sostitutive delle anzidette e l’imposta sul valore aggiunto, direttamente presso gli sportelli del concessionario ovvero, in alternativa, presso una delle aziende di credito mediante delega irrevocabile di versamento al concessionario.

6

L’articolo 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (supplemento ordinario alla GURI n. 298 del 23 dicembre 1997), ha riservato ai comuni l’adozione della normativa in materia di riscossione dei tributi locali, avente lo scopo di «razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario».

7

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 144 – Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta (GURI n. 94 del 23 aprile 2001) (in prosieguo: il «decreto presidenziale n. 144/2001»), «[p]er quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali».

8

Il decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (GURI n. 110 del 13 maggio 2011), come modificato dal decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16 (GURI n. 52 del 2 marzo 2012) (in prosieguo: il «decreto‑legge n. 70/2011»), al suo articolo 7, comma 2, lettera gg‑septies prevede quanto segue:

«nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. (...)».

9

Con la delibera tariffaria n. 57/1996 del Consiglio di amministrazione di Poste Italiane (in prosieguo: la «delibera tariffaria n. 57/1996») è stata prevista l’applicazione di una commissione su ciascuna operazione eseguita nella gestione del rapporto di conto corrente postale intrattenuto dai concessionari del servizio riscossione tributi. Tale commissione è stata fissata, in particolare, in ITL 100 (EUR 0,05 circa) dal 1o aprile 1997 al 31 maggio 2001 e in EUR 0,23 (ITL 450 circa) dal 1o giugno 2001 al 31 dicembre 2003.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

10

In Italia, il decreto legislativo n. 504/1992 ha sottoposto i contribuenti assoggettati al pagamento dell’ICI all’obbligo di versare l’importo da essi dovuto a uno dei concessionari dello Stato incaricato di riscuotere tale imposta e di girare tale importo ai comuni beneficiari. Secondo questa stessa normativa, l’ICI deve essere pagata mediante un versamento diretto al concessionario della circoscrizione nella quale è situato il comune beneficiario ovvero mediante versamento su un conto corrente postale intestato a tale concessionario.

11

Le controversie di cui ai procedimenti principali vertono sulle richieste di pagamento di commissioni rivolte da Poste Italiane a due concessionari incaricati della riscossione dell’ICI: Riscossione Sicilia e l’Agenzia delle entrate.

12

Il pagamento di tali commissioni è stato richiesto per la gestione, dal 1997 al 2011, dei conti correnti di cui tali concessionari dispongono presso Poste Italiane al fine di consentire ai contribuenti di versarvi le somme da essi dovute a titolo dell’ICI.

13

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