Bursa Română de Mărfuri SA contre Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei i (ANRE).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:146
Date02 March 2023
Docket NumberC-394/21
Celex Number62021CJ0394
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

2 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 5, paragrafo 1 – Gestore del mercato elettrico designato – Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri – Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine»

Nella causa C‑394/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 3 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento

Bursa Română de Mărfuri SA

contro

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),

con l’intervento di:

Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bursa Română de Mărfuri SA, da D. Cristea, avocat;

– per la Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie, da G. Pop, avocat;

– per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane, A. Rotăreanu e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per il governo greco, da K. Boskovits, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P.G. Marrone, avvocato dello Stato;

– per il governo cipriota, da E. Symeonidou, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da O. Beynet, L. Nicolae e I. Rogalski, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), in particolare sull’interpretazione dell’articolo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 3 di tale regolamento, letti alla luce della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), in particolare dell’articolo 2, punto 9 di quest’ultima, nonché sull’interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bursa Română de Mărfuri SA (in prosieguo: la «BRM»), società di diritto rumeno, e l’Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) (Autorità nazionale di regolazione dell’energia, Romania) riguardante una domanda di annullamento di una decisione dell’ANRE di diniego del rilascio alla BRM di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2009/72/CE

3 L’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), era intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione». Il paragrafo 1, lettera j), del regolamento prevedeva che:

«L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

(...)

j) vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e [della] concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica (...) nonché [sulle] eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza».

4 Il 1° gennaio 2021 la direttiva 2009/72 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2019/944.

Regolamento (UE) 2015/1222

5 Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24, e rettifica in GU 2016, L 28, pag. 18), è stato adottato in base al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).

6 L’articolo 2, secondo comma, punto 23, del regolamento 2015/1222 contiene la seguente definizione:

«(…)

23. “gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, ‘NEMO’)”, entità designata dall’autorità competente per espletare mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero».

7 L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione», così dispone:

«1. Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione [europea] entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta.

(...)

2. Ai fini del presente regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un’entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima.

3. Due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (…) trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea] una relazione (…). In base a detta relazione e se ritiene che non sussista l’esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali o [che nulla giustifichi il] persistente rifiuto di uno Stato membro di consentire i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali fra gli Stati membri e al loro interno (…)».

8 Conformemente al suo articolo 84, detto regolamento è entrato in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», e cioè il 14 agosto 2015.

Regolamento 2019/943

9 L’articolo 1 del regolamento 2019/943, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», recita come segue:

«Il presente regolamento mira a:

a) porre le basi per conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l’energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza, una percentuale più elevata di fonti energetiche rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento, flessibilità, sostenibilità, decarbonizzazione e innovazione;

b) definire i principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, agevolino l’aggregazione della domanda distribuita e dell’offerta, e consentano l’integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

c) stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali, comprese l’istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l’allocazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;

d) facilitare lo sviluppo di un mercato all’ingrosso efficiente e trasparente, contribuendo a una sicurezza di approvvigionamento dell’energia elettrica di livello elevato e prevedere meccanismi per l’armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica».

10 L’articolo 2 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni:

«Si applicano le seguenti definizioni:

(...)

2) “autorità di regolazione”: un’autorità di regolazione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva [2019/944];

(...)

7) “gestore del mercato”: soggetto che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica;

8) “gestore del mercato elettrico designato” o “NEMO”: gestore del mercato designato dall’autorità competente per svolgere mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;

(...)

40) “mercati dell’energia elettrica”: i mercati dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 9), della direttiva [2019/944];

(...)».

11 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Principi relativi alla gestione...

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