European Commission v European Food SA and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019CJ0638 |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:50 |
Docket Number | C-638/19 |
Date | 25 January 2022 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
25 gennaio 2022 (*)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – Lodo che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Competenza della Commissione – Applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione – Determinazione della data in cui il diritto di ricevere l’aiuto è conferito al beneficiario – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione»
Nella causa C‑638/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 agosto 2019,
Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuta da:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da D. Klebs, R. Kanitz e J. Möller, in qualità di agenti,
Repubblica di Lettonia, rappresentata da K. Pommere, in qualità di agente,
Repubblica di Polonia, rappresentata da D. Lutostańska, B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, in qualità di agenti,
intervenienti in sede d’impugnazione,
procedimento in cui le altre parti sono:
European Food SA, con sede in Drăgăneşti (Romania),
Starmill SRL, con sede in Drăgăneşti,
Multipack SRL, con sede in Drăgăneşti,
Scandic Distilleries SA, con sede in Oradea (Romania),
Ioan Micula, residente in Oradea,
rappresentati da K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, avocat, e A. Kadri, solicitor,
Viorel Micula, residente in Oradea,
European Drinks SA, con sede in Ştei (Romania),
Rieni Drinks SA, con sede in Rieni (Romania),
Transilvania General Import-Export SRL, con sede in Oradea,
West Leasing SRL, già West Leasing International SRL, con sede in Păntășești (Romania),
rappresentati da J. Derenne, D. Vallindas e O. Popescu, avocats,
ricorrenti in primo grado,
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da S. Centeno Huerta, in qualità di agente, e successivamente da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,
Ungheria,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan (relatore), S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, F. Biltgen, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2021,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° luglio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 giugno 2019, European Food e a./Commissione (T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15, EU:T:2019:423; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata annullata la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – lodo Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Con la sua impugnazione incidentale, il Regno di Spagna chiede anch’esso l’annullamento della sentenza impugnata.
Contesto normativo
Convenzione ICSID
3 La Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 1965 (in prosieguo: la «Convenzione ICSID»), entrata in vigore per la Romania il 12 ottobre 1975, al suo articolo 53, paragrafo 1, dispone quanto segue:
«La sentenza è vincolante per le parti e non può formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti (...)».
4 L’articolo 54, paragrafo 1, della Convenzione ICSID così prevede:
«Ogni Stato contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso (...)».
Accordo europeo
5 L’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, concluso e approvato a nome della Comunità con la decisione 94/907/CECA/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994 (GU 1994, L 357, pag. 2; in prosieguo: l’«Accordo europeo»), entrato in vigore il 1° febbraio 1995, al suo articolo 64, paragrafi 1 e 2, prevedeva quanto segue:
«1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell’accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Romania:
(...)
(iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione degli articoli [101, 102 e 107 TFUE]».
6 Gli articoli 69 e 71 dell’Accordo europeo imponevano alla Romania di rendere la propria legislazione nazionale progressivamente compatibile con l’ordinamento comunitario.
TBI
7 Il Trattato bilaterale di investimento, concluso il 29 maggio 2002 tra il governo del Regno di Svezia e il governo rumeno sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), entrato in vigore il 1° luglio 2003, al suo articolo 2, paragrafo 3, prevede quanto segue:
«Ciascuna parte contraente garantisce in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori della controparte e non ostacola, mediante misure arbitrarie o discriminatorie, l’amministrazione, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento o la cessione di detti investimenti da parte di tali investitori».
8 L’articolo 7 del TBI prevede che le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari siano disciplinate, in particolare, da un tribunale arbitrale che applica la Convenzione ICSID (in prosieguo: la «clausola compromissoria»).
Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e atto di adesione
9 In forza del Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11), firmato il 25 aprile 2005, la Romania ha aderito all’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007.
10 L’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l’«atto di adesione») così stabilisce:
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni (...) prima dell’adesione vincolano (…) la Romania e si applicano in [tale Stato] alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
11 L’allegato V all’atto di adesione contiene un titolo 2, intitolato «Politica della concorrenza», che contiene, ai punti 1 e 5, disposizioni specifiche relative ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione in Romania prima della data di adesione all’Unione e che sono ancora applicabili dopo tale data.
Regolamento n. 659/1999
12 Intitolato «Procedimento d’indagine formale», l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»), al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato [interno]. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. (...)».
Fatti e decisione controversa
13 I fatti, quali risultano dai punti da 1 a 42 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
14 Il 2 ottobre 1998 le autorità rumene hanno adottato l’ordinanza governativa d’emergenza n. 24/1998 (in prosieguo: la «EGO 24»), che concedeva a taluni investitori in regioni svantaggiate, che avevano ottenuto un certificato di investitore permanente, una serie di incentivi fiscali tra cui, in particolare, agevolazioni quali l’esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto per i macchinari, il rimborso dei dazi doganali sulle materie prime o ancora l’esenzione dal pagamento dell’imposta societaria sugli utili applicabili fino a quando l’area interessata dall’investimento continuasse a essere qualificata come «regione svantaggiata».
15 Con la decisione del 25 marzo 1999, applicabile a partire dal 1° aprile 1999, il governo rumeno ha qualificato come «regione svantaggiata», per una durata di dieci anni, l’area mineraria Ştei-Nucet, dipartimento di Bihor (Romania).
16 Al fine di rispettare l’obbligo di ravvicinamento progressivo tra la legislazione rumena e quella dell’Unione, previsto dall’Accordo europeo, la Romania ha adottato, nel corso del 1999, la legge n. 143/1999, in materia di aiuti di Stato, entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Tale legge definiva gli aiuti di Stato negli stessi...
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