European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:188
Date10 March 2021
Celex Number62019CJ0572
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-572/19

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 marzo 2021 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione europea relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) – Decisione 2012/838/UE, Euratom – Allegato – Punti 1.2.6 e 1.2.7 – Richiesta di revisione – Regolamento (CE) n. 58/2003 – Articolo 22 – Assenza di ricorso amministrativo – Collegamento tra la richiesta di revisione e il ricorso amministrativo – Diniego dello status di PMI nonostante il rispetto formale dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Svantaggi cui le PMI fanno fronte abitualmente – Assenza»

Nella causa C‑572/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 luglio 2019,

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da M. Wellinger e K. T’Syen, avocats,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula e J. Očková, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e A. Kyratsou, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, l’European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2019, Ertico – ITS Europe/Commissione (T‑604/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:348), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del 18 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione controversa»), adottata dal gruppo di esperti di validazione previsto al punto 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU 2012, L 359, pag. 45), (in prosieguo: il «gruppo di esperti di validazione»), nei limiti in cui tale gruppo di esperti di validazione è giunto alla conclusione che la ricorrente non poteva essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36) (in prosieguo: la «raccomandazione PMI»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 58/2003

2 L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), intitolato «Controllo della legalità», è così formulato:

«1. Tutti gli atti di un’agenzia esecutiva che ledono un terzo possono essere deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la legalità.

Il ricorso amministrativo viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui l’interessato o lo Stato membro in causa prende conoscenza dell’atto contestato.

Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall’interessato o dallo Stato membro in causa e quelle dell’agenzia esecutiva, la Commissione delibera in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è stato proposto il ricorso. Fatto salvo l’obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso.

2. La Commissione può, di sua iniziativa, occuparsi di qualsiasi atto di un’agenzia esecutiva. Essa delibera entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui ha proceduto in tal senso, dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall’agenzia esecutiva.

3. Allorché agisce ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione può sospendere l’esecuzione dell’atto in causa o prescrivere misure provvisorie. Nella sua decisione definitiva la Commissione può mantenere l’atto dell’agenzia esecutiva o decidere che questa lo deve modificare, integralmente o parzialmente.

4. L’agenzia esecutiva è tenuta ad adottare, in tempi ragionevoli, le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

5. La decisione esplicita o implicita di rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], in conformità dell’articolo [263 TFUE]».

Raccomandazione PMI

3 A termini dei considerando 9 e 12 della raccomandazione PMI:

«(9) Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25% di partecipazione quale soglia, indicata dalla [raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU 1996, L 107, pag. 4)], al di sotto della quale l’impresa è considerata autonoma, rimane immutato.

(...)

«(12) Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l’esame di tali relazioni è opportuno limitare l’esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto della concorrenza [dell’Unione] [(GU 1997, C 372, pag. 5)]».

4 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale raccomandazione così dispone:

«La presente raccomandazione riguarda la definizione delle [PMI] utilizzata nelle politiche [dell’Unione] applicate all’interno [dell’Unione europea] e dello Spazio economico europeo [(SEE)]».

5 L’articolo 1 dell’allegato a detta raccomandazione, intitolato «Impresa», prevede quanto segue:

«Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica».

6 L’articolo 2 dell’allegato alla medesima raccomandazione, intitolato «Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese», al suo paragrafo 1 così dispone:

«La categoria delle [PMI] è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR».

7 L’articolo 3 dell’allegato alla raccomandazione PMI, intitolato «Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari», è così formulato:

«1. Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

(...)

3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

(...)».

Decisione 2012/838

8 Ai sensi del punto 1.2.6 dell’allegato alla decisione 2012/838, intitolato «Revisione amministrativa...

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