MOMTRADE RUSE LTD v Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:395
Date11 May 2023
Docket NumberC-620/21
Celex Number62021CJ0620
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

11 maggio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale – Prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore – Valutazione della natura delle prestazioni e della condizione di organismo riconosciuto come avente carattere sociale – Determinazione del diritto nazionale pertinente – Nozione di “Stato membro interessato”»

Nella causa C‑620/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 27 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2021, nel procedimento

MOMTRADE RUSE OOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, da S. Petkov;

– per la Commissione europea, da D. Drambozova e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (GU 2008, L 44, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la MOMTRADE RUSE OOD (in prosieguo: la «Momtrade») e il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direttore della Direzione «Ricorsi e prassi in materia tributaria e di sicurezza sociale» per la città di Varna, dell’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate, Bulgaria) (in prosieguo: il «Direktor») in ordine a un avviso di accertamento relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva IVA

3 L’articolo 45 della direttiva IVA così recita:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore».

4 Il titolo IX di tale direttiva verte sulle esenzioni dall’IVA.

5 Il capo 1 di detto titolo IX, intitolato «Disposizioni generali», contiene l’articolo 131 della succitata direttiva, ai sensi del quale:

«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».

6 Il capo 2 del medesimo titolo IX, intitolato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», contiene gli articoli da 132 a 134 della direttiva IVA.

7 L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale».

8 L’articolo 133 di detta direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all’osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all’IVA;

d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA.

(...)».

9 L’articolo 134 della medesima direttiva è così formulato:

«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti:

a) se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate;

b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o all’organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all’IVA».

Direttiva 2008/8

10 I considerando 3 e 5 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2008, L 44, pag. 11), enunciano quanto segue:

«(3) Per tutte le prestazioni di servizi il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo. Se si modificasse in tal senso la regola generale applicabile al luogo delle prestazioni di servizi, sarebbero comunque necessarie alcune deroghe a detta regola generale, per ragioni sia politiche sia amministrative.

(...)

(5) Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale dovrebbe rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica».

Diritto bulgaro

Costituzione della Repubblica di Bulgaria

11 L’articolo 26, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria prevede quanto segue:

«Gli stranieri residenti nella Repubblica di Bulgaria hanno tutti i diritti e i doveri enunciati nella suddetta Costituzione, fatti salvi i diritti e i doveri per i quali è richiesta la cittadinanza bulgara ai sensi della Costituzione e della legge».

Codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale

12 L’articolo 122, paragrafo 1, del Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così recita:

«L’amministrazione tributaria può applicare l’importo dell’imposta determinato conformemente alla relativa legge con riferimento alla base imponibile di cui al paragrafo 2 che essa stessa determina, nelle seguenti circostanze:

(...)

3. se nella contabilità sono stati utilizzati documenti falsi o inesatti;

4. in caso di assenza o mancata presentazione di una contabilità tenuta conformemente allo [Zakon za schetovodstvoto (legge sulla contabilità)] o qualora la contabilità tenuta non consenta di determinare la base imponibile, nonché qualora i documenti necessari per la determinazione della base imponibile o dei contributi previdenziali obbligatori siano stati distrutti in modo non conforme;

(...)».

ZDDS

13 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto) (DV n. 63, del 4 agosto 2006), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: lo «ZDDS»):

«Si considera luogo delle prestazioni di servizi rese a una persona che non è soggetto passivo il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica indipendente».

14 L’articolo 38 dello ZDDS è così redatto:

«(1) Le operazioni esenti sono quelle di cui al presente capo.

(2) Sono parimenti esenti le operazioni intracomunitarie che sarebbero esenti ai sensi del presente capo se fossero effettuate all’interno del territorio nazionale.

(3) È altresì esente dall’imposta qualsiasi acquisto intracomunitario di beni la cui cessione sul territorio nazionale è esente a norma del presente capo.

(...)».

15 Ai sensi dell’articolo 40 dello ZDDS:

«Costituisce un’operazione esente:

1. la prestazione di servizi sociali ai sensi dello [Zakon za sotsialno podpomagane (legge sull’assistenza sociale)];

(...)».

16 L’articolo 67 dello ZDDS prevede quanto segue:

«(1) L’importo dell’imposta è...

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