Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 29 October 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:874
Date29 October 2020
Celex Number62019CC0389
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 29 ottobre 2020 (1)

Causa C389/19 P

Commissione europea

contro

Regno di Svezia

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Articoli 56, 58 e 60 – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Decisione della Commissione che autorizza l’uso del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso – Valutazione dell’indisponibilità di soluzioni alternative – Ricorso di annullamento – Mantenimento degli effetti»






I. Introduzione

1. Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la sentenza del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione (T‑837/16, EU:T:2019:144; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «decisione controversa») e ha respinto la richiesta della Commissione di mantenere gli effetti di tale decisione fino alla sua sostituzione con una nuova decisione.

2. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2) (in prosieguo: il «regolamento REACH») istituisce un regime di autorizzazione delle sostanze estremamente preoccupanti per quanto riguarda i loro rischi per la salute umana e per l’ambiente. In generale, nell’ambito di tale regime, una volta che una sostanza è inclusa nell’allegato XIV del regolamento, essa non può essere utilizzata o immessa sul mercato dopo una certa data, salvo che la Commissione rilasci un’autorizzazione specifica.

3. Di conseguenza, la presente causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi, per la prima volta, sulle condizioni alle quali la Commissione può rilasciare un’autorizzazione, sulla base dell’articolo 60 del regolamento REACH, per una sostanza estremamente preoccupante elencata nell’allegato XIV di tale regolamento (3). La questione fondamentale sollevata dalla presente causa riguarda la valutazione effettuata dalla Commissione per quanto concerne l’assenza di alternative idonee, che è uno dei requisiti principali per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH. Qualora la Corte confermi l’annullamento della decisione controversa, la presente causa solleverebbe anche la nuova questione se i suoi effetti debbano essere mantenuti fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione, tenuto conto delle norme transitorie di cui agli articoli 56 e 58 del regolamento REACH.

II. Contesto normativo

4. Il titolo VII del regolamento REACH, rubricato «Autorizzazione» dedica il capo 1 all’«Obbligo d’autorizzazione» e il capo 2 al «Rilascio delle autorizzazioni». Il capo 1 contiene, in particolare, gli articoli 56 e 58. Il capo 2 comprende, in particolare, l’articolo 60.

5. L’articolo 56 del regolamento REACH, rubricato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:

«1. Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’allegato XIV, salvo qualora:

a) l’uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza siano stati autorizzati a norma degli articoli da 60 a 64; o

(…)

d) la data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), sia trascorsa ed egli abbia presentato una domanda diciotto mesi prima di tale data, ma non sia ancora stata presa una decisione circa la domanda d’autorizzazione; (…)

(…)».

6. L’articolo 58 del regolamento REACH, rubricato «Inclusione di sostanze nell’allegato XIV», così dispone:

«1. Ogniqualvolta si decide di includere nell’allegato XIV una o più sostanze di cui all’articolo 57, la decisione è assunta secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4. Per ogni sostanza, è precisato quanto segue:

(…)

c) disposizioni transitorie:

i) la data o le date a partire dalle quali l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo qualora sia rilasciata un’autorizzazione (in seguito denominata: «data di scadenza»), che dovrebbero tener conto, se del caso, del ciclo di produzione specificato per tale uso;

ii) una o più date precedenti di almeno diciotto mesi la o le date di scadenza, entro cui devono pervenire le domande se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati usi dopo la o le date di scadenza; la prosecuzione di tali usi è autorizzata dopo la data di scadenza fintantoché non è assunta una decisione sulla domanda di autorizzazione;

(…)».

7. L’articolo 60 del regolamento REACH, rubricato «Rilascio delle autorizzazioni» ai paragrafi 4 e 5 statuisce quanto segue:

«4. Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 o per le sostanze di cui al paragrafo 3, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. Questa decisione è assunta dopo aver preso in considerazione tutti i seguenti elementi e tenendo conto dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettere a) e b):

a) il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte;

b) i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione, comprovati dal richiedente o da altre parti interessate;

c) l’analisi delle alternative proposte dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera f), e degli eventuali contributi trasmessi da terzi a norma dell’articolo 64, paragrafo 2;

d) le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l’ambiente.

5. Nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la Commissione prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare:

a) se il passaggio alle alternative comporti una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l’ambiente, tenendo conto dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi;

b) la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente».

III. Fatti all’origine della controversia

8. Ai fini della presente causa, i fatti all’origine della controversia, come esposti dai punti da 1 a 30 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. È necessario svolgere alcune osservazioni preliminari sul regolamento REACH e sul regime di autorizzazione (sezione A), prima di esporre gli eventi che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale (sezione B).

A. Regolamento REACH e regime di autorizzazione

9. Il regolamento REACH è uno strumento giuridico fondamentale che disciplina le sostanze chimiche nell’Unione. Come riconosciuto dalla Corte, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, esso mira ad assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, ivi inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione (4).

10. In particolare, come precisato, inter alia, ai considerando 69 e 70 del regolamento REACH, quest’ultimo riserva alle sostanze estremamente preoccupanti un’attenzione particolare. Tali sostanze sono, infatti, soggette al regime di autorizzazione previsto al titolo VII del regolamento REACH. Dall’articolo 55 del citato regolamento risulta che lo scopo di siffatto regime è di «garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide» (5).

11. Il regime di autorizzazione comprende tre fasi (6). La prima tappa è la procedura di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti, sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 57 del regolamento REACH. La seconda tappa è l’iscrizione di tali sostanze nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del medesimo regolamento. La terza tappa, nella quale si colloca la presente causa, riguarda la procedura che sfocia, eventualmente, nel rilascio dell’autorizzazione di una sostanza estremamente preoccupante (7).

12. Di conseguenza, come stabilito dagli articoli 56 e 58 del regolamento REACH, le sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’allegato XIV di tale regolamento non possono essere utilizzate o immesse sul mercato per un uso da parte dei fabbricanti, degli importatori o degli utilizzatori a valle dopo una data specifica (in...

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