Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 21 January 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:59
Date21 January 2021
Celex Number62019CC0279
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 21 gennaio 2021(1)

Causa C279/19

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

WR

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito)]

«Rinvio pregiudiziale — Diritti di accisa – Direttiva 2008/118/CE – Debitore dell’accisa – Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti – Persona che ha concorso nell’irregolarità – Nozione – Trasportatore dei prodotti – “Innocent agent” (agente incolpevole)»






1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Court of Appeal (Corte d’Appello, Regno Unito) chiede di interpretare l’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE (2). La domanda di pronuncia pregiudiziale è sorta nell’ambito di una controversia tra il Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (autorità tributaria e doganale del Regno Unito; in prosieguo: l’«HMRC») e WR, in relazione alla legittimità dell’accertamento dell’accisa rilasciato a WR per prodotti che quest’ultimo ha trasportato illegalmente nel Regno Unito. In sostanza, la questione principale è se un autotrasportatore (WR) che al momento della riscossione dell’accisa è risultato materialmente in possesso di prodotti per i quali non era stata pagata l’accisa risponda in via oggettiva del pagamento dell’imposta ai sensi della Direttiva.

I. Contesto normativo

2. Ai fini delle presenti conclusioni è a mio avviso sufficiente fare riferimento al contesto normativo dell’Unione e nazionale, come citato in extenso ai punti da 14 a 24 della sentenza del giudice del rinvio del 19 marzo 2019 (3).

II. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

3. Il 6 settembre 2013 un mezzo pesante guidato da WR – un lavoratore autonomo – veniva fermato al porto di Dover Eastern Docks, Dover, dai funzionari dell’UKBA (United Kingdom Border Agency, Agenzia per le frontiere del Regno Unito). Il mezzo pesante trasportava un carico di 26 pallet di birra. WR presentava ai funzionari dell’UKBA una Cargo Movement Requirement (lettera di vettura per trasporto via strada, in prosieguo: la «CMR») su cui era riportato che i prodotti erano accompagnati da un documento amministrativo elettronico indicante il codice di riferimento amministrativo (ARC). La CMR indicava altresì che lo speditore era un deposito doganale in Germania e che la destinazione era la Seabrook Warehousing Ltd, un deposito doganale britannico. Di conseguenza, la documentazione era a prima vista coerente con prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva.

4. Tuttavia, i funzionari dell’UKBA controllavano il sistema EMCS (Excise Movement and Control System) e riscontravano che l’ARC dichiarato sulla CMR era già stato utilizzato in occasione di una precedente spedizione di birra alla Seabrooks. Di conseguenza, contrariamente alla documentazione, il carico non era in regime di sospensione dall’accisa. Quindi, con l’arrivo dei prodotti nel Regno Unito, l’accisa era divenuta esigibile in tale Stato.

5. Pertanto, l’HMRC rilasciava a WR un accertamento dell’accisa pari a GBP 22 779 (circa EUR 25 200) ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell’Excise Goods (Holding, Movement and Duty Point Regulations) [Prodotti soggetti ad accisa (regolamento sui punti di riscossione, detenzione e circolazione)] 2010, nonché una sanzione per un importo di GBP 4 897,48 (circa EUR 5 400) conformemente all’Allegato 41 del Finance Act 2008 (legge finanziaria per il 2008).

6. WR impugnava l’accertamento dell’accisa (e la sanzione) dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria); in prosieguo: l’«FtT»], che effettuava i seguenti accertamenti di fatto: WR era un autotrasportatore con esperienza, in precedenza dipendente di un’impresa di trasporto dal 2009 al 2013, poi divenuto autotrasportatore autonomo dal 2013 (registrato come tale presso le autorità fiscali solo nel 2015). Era pagato in contanti senza detrazioni. Nel corso del 2014 aveva accettato di lavorare per un’impresa, da lui conosciuta come «Kells», in cambio di GBP 250 alla settimana, per due o tre giorni di lavoro, e GBP da 350 a 360 nel caso di un impegno lavorativo superiore. Non esisteva alcun contratto scritto ed era pagato in contanti, di persona, oppure il denaro veniva nascosto al parcheggio degli autocarri affinché egli lo prelevasse.

7. Secondo l’FtT, WR doveva recarsi presso un parcheggio di autocarri dove prelevava un rimorchio vuoto, che portava a un parcheggio sicuro a Calais (Francia), luogo in cui lo cambiava con un rimorchio carico di prodotti da introdurre nel Regno Unito. Dentro un cilindro posto su un lato del rimorchio trovava la documentazione per il carico, consistente in una CMR e una bolla di consegna, che esaminava per accertare la natura dei prodotti che trasportava, e la loro destinazione. Nell’ambiente in cui operava WR, non era da considerarsi insolito che gli autotrasportatori fossero ingaggiati occasionalmente con questi accordi informali (sia che le circostanze lo giustificassero sia che non lo giustificassero), pagati in contanti, senza alcuna documentazione a sostegno degli accordi o alcun interesse per l’identità di chi li ingaggiava e sconosciuti all’HMRC.

8. Secondo l’FtT, il 6 settembre 2013, WR prelevava una partita di birra destinata a un deposito d’accise: Seabrook, nel Regno Unito. Pertanto, WR era a conoscenza del fatto che il carico consisteva di prodotti sottoposti ad accisa. Secondo quanto descritto al paragrafo 4 delle presenti conclusioni, i funzionari della Border Force sequestravano il veicolo e i prodotti sottoposti ad accisa. WR informava di quanto accaduto la persona che l’aveva incaricato di prelevare i prodotti, tale Des, e veniva recuperato a Dover. Riceveva la paga per la settimana e poi non aveva più contatti con Des.

9. L’FtT ha ritenuto che WR non avesse intenzionalmente concorso al tentativo di contrabbando. Egli era soggetto al controllo da parte di coloro che gestivano il contrabbando dei prodotti ed erano quelle persone che avevano il diritto legale e di fatto di esercitare il controllo sui prodotti nel momento in cui erano stati sequestrati. WR non aveva alcun interesse personale nei prodotti e il suo unico interesse era quello di seguire le istruzioni per il prelievo e la consegna degli stessi ed essere retribuito con un modesto compenso per i suoi servizi. Non era nemmeno proprietario del veicolo. Non è possibile individuare chi fossero i mandanti del tentativo di contrabbando che vi hanno concorso consapevolmente. L’unica informazione di cui WR disponeva si trovava nella documentazione che riceveva al momento del prelievo dei prodotti e, in base al contenuto figurante sulla stessa, questa corrispondeva alla circolazione di prodotti in regime di valida sospensione dell’accisa. WR non aveva alcuno strumento per verificare se il codice ARC indicato sulla CMR fosse già stato utilizzato o meno. Non vi era nulla nel contenuto della documentazione che potesse insospettirlo e non aveva modo di accedere al sistema EMCS.

10. Di conseguenza, l’FtT ha applicato la giurisprudenza della sezione penale della Court of Appeal (Corte d’appello) (4) e ha deliberato quanto segue: i) «la conoscenza effettiva o implicita del possesso materiale dei prodotti di contrabbando potrebbe essere sufficiente per costituire “detenzione” (...) e far perdere al soggetto lo status di “innocent agent” (agente incolpevole)»; ii) tuttavia, WR era un «innocent agent (agente incolpevole)» e pertanto non si poteva affermare che fosse il «detentore» dei prodotti né che stesse «effettuando la fornitura dei prodotti» ai sensi dell’articolo 13; e iii) «L’attribuzione della responsabilità in capo a WR nelle circostanze accertate solleverebbe gravi problemi di compatibilità con gli obiettivi della normativa». L’FtT ha accolto il ricorso di WR e annullato l’accertamento dell’accisa nonché la sanzione.

11. L’HMRC ha impugnato detta decisione dinanzi all’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery)]. L’Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha respinto l’impugnazione dell’HMRC affermando, in sostanza, che gli accertamenti di fatto dell’FtT non erano oggetto di impugnazione e quindi il ricorso in appello era basato sul fatto che WR non aveva una conoscenza effettiva né implicita del tentativo di contrabbando. Anch’esso ha sostanzialmente applicato l’eccezione dell’«innocent agent» (agente incolpevole) e ha confermato la decisione dell’FtT.

12. L’HMRC ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, la Court of Appeal (Corte d’Appello). Detto giudice ha respinto il ricorso dell’HMRC avverso la decisione dell’Upper Tribunal (Tribunale superiore) per quanto riguarda la sanzione inflitta ai sensi dell’allegato 41 del Finance Act 2008. Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi sulla validità della sentenza dell’Upper Tribunal (Tribunale superiore) e, in particolare, sulla questione se un autotrasportatore – che non ha alcun diritto né interesse sui prodotti che trasporta e che non è a conoscenza o non ha motivo di ritenere che essi siano sottoposti ad accisa – sia debitore o meno di tale accisa ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della Direttiva.

13. È in tale contesto che la Court of appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia debitore dell’accisa, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 (...), la persona (in prosieguo: “P”) che abbia il possesso materiale dei prodotti sottoposti ad accisa nel momento in cui l’accisa su detti prodotti diviene esigibile nello Stato membro B, nel caso in cui detta persona:

a) non aveva alcun legittimo interesse né la proprietà effettiva dei beni sottoposti ad accisa;

b) stava trasportando i...

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