R.T. v Hauptzollamt Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:647
Date08 September 2022
Docket NumberC-368/21
Celex Number62021CJ0368
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30 – Articolo 60 – Articolo 71, paragrafo 1 – Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione – Luogo in cui sorge l’obbligazione tributaria – Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione – Determinazione del luogo di importazione dei beni – Mezzo di trasporto immatricolato nel paese terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale»

Nella causa C‑368/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 2 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2021, nel procedimento

R.T.

contro

Hauptzollamt Hamburg,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per R.T., da Y. Özkan e U. Schrömbges, Rechtsanwälte;

– per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart, J. Jokubauskaitė e R. Pethke, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018 (GU 2018, L 329, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra R.T. e lo Hauptzollamt Hamburg (Ufficio doganale principale di Amburgo, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio doganale»), relativamente all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione su un veicolo introdotto nel territorio dell’Unione europea in violazione della normativa doganale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2006/112

3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 sono soggette all’IVA, in particolare, le operazioni seguenti:

«(...)

d) le importazioni di beni.

(...)».

4 L’articolo 30, primo comma, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Si considera “importazione di beni” l’ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell’articolo 24 del trattato».

5 L’articolo 60 della medesima direttiva, contenuto nel capo 4 di quest’ultima, intitolato «Luogo delle importazioni di beni», figurante nel titolo V, rubricato «Luogo delle operazioni imponibili», enuncia quanto segue:

«L’importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità».

6 All’interno del capo 4, intitolato «Importazioni di beni», del titolo VI, rubricato «Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta», l’articolo 71 della direttiva 2006/112 è così formulato:

«1. Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, (…) il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

2. Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno dei dazi o prelievi di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, per quanto riguarda il fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilità».

Codice doganale

7 Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):

«1. Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

(...)».

8 L’articolo 87, intitolato «Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale», del regolamento in parola dispone quanto segue:

«1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di riesportazione di cui agli articoli 77, 78 e 81.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.

(...)

4. Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione...

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