Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

Coming into Force24 June 2008,01 January 2011,01 November 2013
End of Effective Date29 October 2013
Celex Number32008R0450
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/450/oj
Published date04 June 2008
Date23 April 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 04 June 2008
L_2008145IT.01000101.xml
4.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 145/1

REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si fonda sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l’attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all’importazione, senza modifiche del campo d’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.
(2) In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d’azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e l’entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l’emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l’adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio (4). È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l’eccezione. Per tutte queste ragioni un’ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.
(4) È appropriato introdurre nel codice un quadro giuridico per l’applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5), e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci comunitarie e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell’ambito di questi scambi intracomunitari, è giustificabile introdurre, mediante misure di attuazione, appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.
(5) La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio», semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l’uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un’applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.
(6) Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.
(7) L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.
(8) Tale uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato ad un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta la Comunità un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita della Comunità.
(9) Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine e autorità veterinarie e ambientali, e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.
(10) Al fine di agevolare determinati tipi di attività commerciale, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
(11) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» o di quello di operatore economico autorizzato «sicurezza», in modo indipendente o cumulativo.
(12) Tutte le decisioni, vale a dire gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti fornite da tali autorità, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate, salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.
(13) In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze sfavorevoli per essa.
(14) La semplificazione dei regimi doganali nell’ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell’intero mercato interno.
(15) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di
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