Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers

Published date31 July 2007
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 199, 31 July 2007
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31.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199/30

REGOLAMENTO (CE) N. 863/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 2004, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (2) («l’Agenzia»).
(2) Fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 2, del trattato, lo Stato membro che si trovi in circostanze tali da richiedere una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne può, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004, chiedere assistenza all’Agenzia sotto forma di coordinamento quando sono coinvolti altri Stati membri.
(3) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla prevenzione di qualsiasi minaccia alla sicurezza interna, all’ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. Il controllo di frontiera è interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.
(4) Il controllo delle frontiere esterne è di competenza degli Stati membri. Tenuto conto delle sollecitazioni alle frontiere esterne a cui gli Stati membri devono fare fronte periodicamente, soprattutto dell’afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri, può essere necessario assistere gli Stati membri fornendo loro risorse, e soprattutto personale, in misura adeguata e sufficiente.
(5) Le possibilità di cui si dispone attualmente per fornire un’assistenza pratica efficace nel quadro dei controlli delle persone alle frontiere esterne e della sorveglianza di tali frontiere a livello europeo non sono ritenute sufficienti, soprattutto nei casi in cui gli Stati membri si trovino a far fronte a un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.
(6) Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la possibilità di chiedere, nel quadro dell’Agenzia, l’invio nel proprio territorio di squadre di intervento rapido alle frontiere, composte da esperti di altri Stati membri opportunamente addestrati, affinché assistano temporaneamente le sue guardie di frontiera. L’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere contribuirà ad accrescere la solidarietà e la reciproca assistenza tra Stati membri.
(7) L’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere allo scopo di fornire sostegno per un periodo di tempo limitato ha luogo in situazioni urgenti ed eccezionali. Tali situazioni si verificano quando uno Stato membro si trovi a fare fronte ad un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, afflusso che richiede un’azione immediata, e qualora l’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere contribuisca a fornire una risposta efficace. Le squadre di intervento rapido alle frontiere non sono intese a fornire assistenza a lungo termine.
(8) Le squadre di intervento rapido alle frontiere dipenderanno dalle funzioni, dalla disponibilità e dalla frequenza d’invio previste. Per assicurare l’efficacia di funzionamento delle squadre d’intervento rapido alle frontiere, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un numero adeguato di guardie di frontiera (il «pool d’intervento rapido») che rispecchi in particolare la specializzazione e l’entità del corpo di guardie di frontiera d’appartenenza. Gli Stati membri dovrebbero perciò istituire pool nazionali di esperti per contribuire ad una maggiore efficacia del presente regolamento. Le diverse dimensioni degli Stati membri e le specializzazioni tecniche delle loro organizzazioni di guardie di frontiera dovrebbero essere prese in considerazione dall’Agenzia.
(9) Le migliori pratiche esistenti in molti Stati membri dimostrano che la conoscenza dei profili (competenze e qualifiche) delle guardie di frontiera disponibili, prima dell’invio, contribuisce in misura significativa a un’efficiente pianificazione e conduzione delle operazioni. È opportuno quindi che l’Agenzia stabilisca i profili e il numero complessivo di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre di intervento rapido alle frontiere.
(10) Dovrebbe essere istituito un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, che offra sia all’Agenzia sia agli Stati membri una flessibilità sufficiente e garantisca un livello elevato di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle operazioni.
(11) L’Agenzia dovrebbe tra l’altro coordinare la composizione, la formazione e l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere. È pertanto necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il ruolo dell’Agenzia rispetto a dette squadre.
(12) Quando uno Stato membro si trovi a far fronte ad un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, o ad un’altra situazione di emergenza che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, esso può astenersi dal mettere a disposizione le proprie guardie di frontiera.
(13) Per collaborare efficacemente con le guardie nazionali di frontiera, è opportuno che durante la missione nello Stato membro che ha chiesto assistenza i membri delle squadre possano svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere.
(14) Analogamente, per rendere più efficaci le operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia, è opportuno che agli agenti distaccati di altri Stati membri sia temporaneamente concesso di svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere.
(15) È pertanto altresì necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda i compiti e le competenze degli agenti inviati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest’ultimo nel quadro dell’Agenzia.
(16) Il presente regolamento contribuisce alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3). A tal fine, nell’effettuare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, i membri delle squadre e gli agenti distaccati non dovrebbero esercitare verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Tutte le misure adottate in esecuzione dei loro compiti e nell’esercizio delle loro funzioni dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.
(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.
(18) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, in particolare per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio.
(19) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), si applica al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
(20) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.
(21) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (7) e 2004/860/CE (8).
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