Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (Animal Health Law) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date14 December 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 31 March 2016
TESTO consolidato: 32016R0429 — IT — 21.04.2021

02016R0429 — IT — 21.04.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 084 del 31.3.2016, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 L 95 1 7.4.2017
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1629 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2018 L 272 11 31.10.2018


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 057, 3.3.2017, pag. 65 (2016/429)
►C2 Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)
►C3 Rettifica, GU L 113, 29.4.2019, pag. 18 (2018/1629)
►C4 Rettifica, GU L 048, 11.2.2021, pag. 3 (2016/429)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



PARTE I

NORME GENERALI



CAPO 1

Oggetto, scopo, ambitodi applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e scopo

1.
Il presente regolamento stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.

Tali norme prevedono:

a)

l'organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale(parte I: articoli da 1 a 17);

b)

l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia, (parte II: articoli da 18 a 42);

c)

la presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie (parte III: articoli da 43 a 83);

d)

la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256);

e)

l'ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione (parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);

f)

i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio(parte VI: articoli da 244 a 256);

g)

le misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia (parte VII: articoli da 257 a 262).

2.

Le norme di cui al paragrafo 1:

a)

sono intese a garantire:

i)

una migliore sanità animale a sostegno di una produzione agricola e un'acquacoltura sostenibili nell'Unione;

ii)

il funzionamento efficace del mercato interno;

iii)

una riduzione degli effetti negativi sulla sanità animale, sulla sanità pubblica e sull'ambiente:

di alcune malattie;
delle misure adottate per prevenire e lottare contro le malattie;
b)

tengono conto:

i)

del rapporto tra la sanità animale e:

la sanità pubblica;
l'ambiente, compresi la biodiversità e le risorse genetiche preziose, nonché le ripercussioni del cambiamento climatico;
la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
il benessere degli animali, compresa l'esigenza di risparmiare loro dolore, angoscia o sofferenza evitabili;
la resistenza antimicrobica;
la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;
ii)

delleconseguenze economiche, sociali, culturali e ambientali dell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie;

iii)

dellenorme internazionali pertinenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica:

a)

agli animali detenuti e selvatici;

b)

al materiale germinale;

c)

ai prodotti di origine animale;

d)

ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;

e)

alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali trasmissibili.

2.

Il presente regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui:

Articolo 3

Campo di applicazione delle parti IV, V e VI

1.

Il titolo I della parte IV (articoli da 84 a 171) si applica:

a)

agli animali terrestri e agli animali che non sono animali terrestri, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali terrestri;

b)

al materiale germinale di animali terrestri;

c)

ai prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri.

2.

Il titolo II della parte IV (articoli da 172 a 226) si applica:

a)

agli animali acquatici e agli animali che non sono animali acquatici, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali acquatici;

b)

ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.

3.

Il titolo III della parte IV (articoli 227 e 228) si applica:

a)

ad altri animali;

b)

al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti dagli altri animali di cui alla lettera a).

4.
Le parti IV e V non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di cui al paragrafo 6 del presente articolo né ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia all'interno di uno Stato membro.
5.
I movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 264 riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori.

6.
La parte VI si applica esclusivamente ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 245 e 246 per quanto riguarda il numero massimo di animali che possono accompagnare il loro proprietario e il numero massimo di giorni tra il movimento del proprietario e il movimento dell'animale.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «animali» : animali vertebrati e invertebrati;
2) «animali terrestri» : volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni;
3) «animali acquatici» : animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:
a)
pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;
b)
molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca;
c)
crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea;
4) «altri animali» : animali di specie diverse da quelle ricomprese nella definizione di animali terrestri o acquatici;
5) «animali detenuti» : animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;
6) «acquacoltura» : la detenzione di animali acquatici, laddove tali animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito detenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti;
7) «animali di acquacoltura» : animali acquatici oggetto di acquacoltura;
8) «animali selvatici» : animali diversi dagli animali detenuti;
9) «pollame» : volatili allevati o tenuti in cattività per:
a)
la produzione di:
i)
carni;
ii)
uova per il consumo;
iii)
altri prodotti;
b)
il ripopolamento di selvaggina da penna;
c)
la finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alle lettere a) e b);
10) «volatili in cattività» : i volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 9, compresi quelli detenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
11) «animale da compagnia» : un animale detenuto delle
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