Règlement (UE) 2019/113 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)

Published date25 January 2019
Subject Matterinformazione e verifiche,sistema europeo di banche centrali,Banca centrale europea (BCE),informations et vérifications,système européen de banques centrales,Banque centrale européenne (BCE)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 23, 25 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 23, 25 janvier 2019
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25.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/19

REGOLAMENTO (UE) 2019/113 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Previa consultazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) impone la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti affinché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario in euro.
(2) Per assicurare la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro, è necessario modificare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In particolare, è importante assicurare che ciascun operatore segnalante segnali alla Banca centrale europea (BCE) o alla relativa banca centrale nazionale (BCN) tutte le operazioni concluse tra l'operatore segnalante e le società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento) nonché le amministrazioni pubbliche e talune società non finanziarie. Inoltre, è necessario assicurare che la raccolta dei dati si avvantaggi di un più diffuso impiego obbligatorio dell'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni nell'Unione.
(3) Data l'importanza di assicurare la disponibilità di statistiche tempestive sul mercato monetario in euro, è necessario altresì armonizzare e rafforzare gli obblighi degli operatori segnalanti di trasmettere le informazioni alle BCN o alla BCE in maniera tempestiva.
(4) Dovrebbero prendersi adottarsi precauzioni per assicurare che le statistiche siano raccolte, compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti con modalità che proteggano l'integrità delle informazioni. In particolare, è importante sottolineare che le informazioni statistiche ricevute dalle BCN o dalla BCE dovrebbero essere imparziali, ossia rappresentare in modo neutrale operazioni osservabili concluse a condizioni di mercato dall'operatore segnalante, oggettive e affidabili, per conformarsi ai principi generali di cui alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee (3). Inoltre gli operatori segnalanti dovrebbero assicurarsi che eventuali errori nelle informazioni statistiche segnalate siano corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla relativa BCN.
(5) L'attuazione di tali disposizioni assicurerà che il SEBC disponga di informazioni statistiche sul mercato monetario in euro più tempestive, esaustive, dettagliate, armonizzate e affidabili sul mercato monetario in euro, che permetteranno un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati per lo sviluppo e l'amministrazione di un tasso di interesse overnight sulle operazioni in euro non garantite.
(6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è modificato come segue:

1. l'articolo 1 è modificato come segue:
a) è inserito il seguente punto 5 bis):
«5 bis) per «società finanziarie» si intendono unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari come previsto nel Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"
b) i punti da 3 a 5 sono soppressi;
c) il punto 9), è sostituito dal seguente:
«9) per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario, concluse nel periodo di segnalazione di interesse tra operatori segnalanti e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come «all'ingrosso» secondo il quadro LCR Basilea III, ad esclusione delle operazioni infragruppo;»;
d) il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14) per «operatori soggetti a obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che assumono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II o III da o in favore altre società finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie;»;
e) è inserito il seguente punto 20 bis):
«20 bis «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(*2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;"
f) il punto 25), è sostituito dal seguente:
«25) per «swap su indici overnight» (overnight index swap) o «OIS» si intende uno swap su tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è pari alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) in un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione;»;
2. l'articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano la segnalazione alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata, includendo tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, di informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. Gli operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all'allegato IV. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità di segnalazione assicurano la comunicazione delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.»;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità ai relativi obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.»;
3. l'articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche di cui agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE una volta al giorno tra le 18.00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*3) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
(*3) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»;"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario di cui agli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, o dagli operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, una volta al giorno prima delle ore 7.00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al...

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