Regulation (EU) 2022/2056 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 laying down conservation and management measures applicable in the Western and Central Pacific Fisheries Convention Area and amending Council Regulation (EC) No 520/2007

Published date26 October 2022
Date of Signature19 October 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 276, 26 October 2022
Subject MatterExternal relations,Fisheries policy
L_2022276IT.01000101.xml
26.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/1

REGOLAMENTO (UE) 2022/2056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in modo tale da garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.
(2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare e con la decisione 98/414/CE del Consiglio (5) ha ratificato l’accordo sull’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici e si adopera per rafforzare una governance globale degli oceani e per promuovere una gestione sostenibile della pesca.
(3) Con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (6) la Comunità europea ha approvato la propria adesione alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale («convenzione»), che istituisce la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale («Western and Central Pacific Fisheries Commission»- WCPFC).
(4) La WCPFC ha il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti («misure di conservazione e di gestione» o «CMM») per la conservazione delle risorse alieutiche che rientrano nella sfera di sua competenza. Sebbene siano rivolte principalmente alle parti contraenti della convenzione, tali decisioni contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci).
(5) Una volta entrate in vigore, le CMM sono vincolanti per tutte le parti contraenti della convenzione, compresa l’Unione.
(6) Sebbene le pertinenti disposizioni fondamentali delle CMM siano attuate su base annua nel contesto del regolamento sulle possibilità di pesca, le restanti disposizioni sono state attuate da ultimo a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (7). È pertanto necessario assicurare che le CMM adottate dalla WCPFC siano recepite pienamente e tempestivamente nel diritto dell’Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all’interno dell’Unione, assicurando chiarezza e prevedibilità agli operatori dei pescherecci dell’Unione.
(7) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, le attività dell’Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo da garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare per assicurare che lo sfruttamento delle risorse marine biologiche vive sia sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo periodo e ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, per creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione economicamente redditizi e competitivi e per le attività a terra connesse alle attività di pesca nonché per contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sostenibile.
(8) A norma del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), su richiesta della Commissione, deve assistere l’Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui l’Unione fa parte. In linea con tale regolamento, ove necessario per l’attuazione degli obblighi dell’Unione, l’EFCA, su richiesta della Commissione, deve coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione, che possono includere programmi attuati nell’ambito delle CMM della WCPFC. L’EFCA può elaborare, di concerto con gli Stati membri interessati, programmi operativi congiunti di ispezione e sorveglianza a tal fine, definendo piani di impiego congiunto. È pertanto opportuno adottare disposizioni nel presente regolamento che includano l’EFCA, ove incaricata dalla Commissione, quale organismo incaricato dalla Commissione di ricevere dagli Stati membri informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche pertinenti nell’ambito del programma di osservazione regionale («POR») della WCPFC, e di trasmetterle al segretariato della WCPFC.
(9) Tenendo conto della probabilità che le CMM siano oggetto, in futuro, di ulteriori modifiche nel corso delle riunioni annuali della WCPFC, al fine di attuare rapidamente tali CMM nel diritto dell’Unione, rafforzare la parità di condizioni e dare ulteriore sostegno alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda gli aspetti seguenti: la trasmissione delle informazioni sulle navi, i requisiti del sistema di controllo delle navi («VMS»), la percentuale della copertura di osservazione nell’ambito del POR, i diritti e gli obblighi degli osservatori, i diritti e gli obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi, i termini per la presentazione delle relazioni e gli allegati da I a VI riguardanti le misure di mitigazione in favore degli uccelli, le marcature e altre specifiche tecniche per le navi nonché le norme minime per i comunicatori automatici di posizione utilizzati nel VMS della WCPFC, la dichiarazione di trasbordo della WCPFC e la descrizione dei palangari per squali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(10) È opportuno che i poteri delegati previsti dal presente regolamento non incidano sul recepimento nel diritto dell’Unione delle future modifiche delle CMM a norma della procedura legislativa ordinaria.
(11) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 14 giugno 2021. I dati personali elaborati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) nonché del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo di 10 anni. Qualora i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a un’infrazione, a un’ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi, è possibile conservarli per un periodo superiore a 10 anni, ma non superiore a 20 anni.
(12) È opportuno sopprimere l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007 in quanto il presente regolamento attua tutte le misure della WCPFC,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione e di conservazione riguardanti le attività di pesca svolte nella zona in cui si applica la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, alla quale l’Unione ha aderito a norma della decisione 2005/75/CE, e relativamente alle specie ittiche contemplate da tale convenzione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che praticano attività di pesca nella zona della convenzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «convenzione»: la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e relative modifiche periodiche;
2) «zona della convenzione»: la zona alla quale si applica la convenzione, descritta all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima;
...

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