Regulation (EU) No 374/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine

Published date22 April 2014
Subject Matterrelazioni esterne,regimi preferenziali,relations extérieures,régimes préférentiels,relaciones exteriores,regímenes preferenciales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 118, 22 aprile 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 118, 22 avril 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 118, 22 de abril de 2014
TESTO consolidato: 32014R0374 — IT — 02.11.2014

2014R0374 — IT — 02.11.2014 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118, 22.4.2014, p.1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
No page date
►M1 REGOLAMENTO (UE) N. 1150/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2014 L 313 1 31.10.2014




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:
(1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione sta cercando di instaurare con l'Ucraina una relazione sempre più stretta che vada oltre la cooperazione bilaterale e comprenda il progresso graduale verso l'associazione politica e l'integrazione economica. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 è stato negoziato un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro («accordo di associazione»), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che è stato siglato da entrambe le Parti il 30 marzo 2012. Ai sensi delle disposizioni della DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, in conformità dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
(2) Alla luce delle problematiche senza precedenti sul piano politico, economico e in materia di sicurezza fronteggiate dall'Ucraina e allo scopo di sostenerne l'economia, è opportuno non attendere l'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo di associazione concernente la DCFTA, ma anticiparne l'attuazione mediante preferenze commerciali autonome, e avviare unilateralmente la riduzione o la soppressione dei dazi doganali dell'Unione sulle merci originarie dell'Ucraina conformemente all'elenco delle concessioni di cui all'allegato IA dell'accordo di associazione.
(3) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate, nonché alla sua partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione. Inoltre l'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni originarie dell'Unione, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni.
(4) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, previa indagine effettuata dalla Commissione.
(5) In caso di mancato rispetto di una delle condizioni stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente in tutto o in parte gli accordi preferenziali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
(6) Il presente regolamento si deve applicare fino all'entrata in vigore o, se del caso, fino all'applicazione provvisoria, del titolo IV (scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione e non oltre il 1o novembre 2014.
(7) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M1

Articolo 1

Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui nell'allegato I si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25 % nel caso della categoria 3, del 16,7 % nel caso della categoria 5 e del 12,5 % nel caso della categoria 7.

▼B

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 2 );

b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

c) partecipazione dell'Ucraina ad una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode;

d) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere da il 23 aprile 2014;

▼M1

e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione ( 3 ).

▼B

Articolo 3

Accesso ai contingenti tariffari

1. I prodotti elencati negli allegati II e III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione dei contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento.

3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

Articolo 4

Sospensione temporanea

Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

Qualora un prodotto originario dell'Ucraina ed elencato nell'allegato I del presente regolamento provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, la Commissione può reintrodurre i dazi ordinari della tariffa doganale comune su tali importazioni, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio ( 5 ), che si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 6 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M1

Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Tariffe doganali dell'Ucraina



NC 2008 Designazione delle merci Aliquota di base Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
I SEZIONE I – ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
01 CAPITOLO 1 – ANIMALI VIVI
0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
0101 10 – riproduttori di razza pura
0101 10 10 – – Cavalli esenzione 0
0101 10 90 – – altri 7,7 0
0101 90 – altri
– – Cavalli
0101 90 11 – – – destinati alla macellazione esenzione 0
0101 90 19 – – – altri 11,5 0
0101 90 30 – – Asini 7,7 0
0101 90 90 – – Muli e bardotti 10,9 0
0102 Animali vivi della specie bovina
0102 10 – riproduttori di razza pura
0102 10 10 – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) esenzione 0
0102 10 30 – – Vacche esenzione 0
0102 10 90 – – altri esenzione 0
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT