Regulation (EU) No 1230/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on repealing certain obsolete Council acts in the field of common commercial policy

Published date08 December 2011
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 326, 8 December 2011
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8.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326/21

REGOLAMENTO (UE) N. 1230/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è un elemento essenziale della strategia «legiferare meglio» che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.
(2) Un certo numero di atti relativi alla politica commerciale comune sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore.
(3) Il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all’importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni (2), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.
(4) Il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer (3), era finalizzato ad aprire un contingente tariffario per l’anno 1992 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
(5) Il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), riguardava una situazione temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
(6) Il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (5), era finalizzato alla concessione di riduzioni del dazio doganale in applicazione di un accordo internazionale che è stato successivamente sostituito da un altro accordo firmato con l’Egitto il 28 ottobre 2009, che è entrato in vigore il 1o giugno 2010, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
(7) Il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (6), ha esaurito i suoi effetti in quanto si basava sull’accordo di associazione firmato nel 1995 che è stato successivamente sostituito dall’accordo di associazione firmato con Israele il 4 novembre 2009, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2010, nel quale sono previsti nuovi contingenti tariffari.
(8) Il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all’importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell’Algeria, del Marocco e dell’Egitto, nonché all’importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco (7), ha esaurito i suoi effetti in quanto era inteso come strumento interinale per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’accordo di associazione firmato con l’Algeria il 22 aprile 2002, entrato in vigore il 1o settembre 2005, dell’accordo di associazione firmato con il Marocco il 26 febbraio 1996, entrato in vigore il 1o marzo 2000 e i cui allegati agricoli sono stati modificati dagli accordi entrati in vigore nel 2003 e nel 2005, e dell’accordo di associazione firmato con l’Egitto il 28 ottobre 2009, entrato in vigore il 1o giugno 2010.
(9) Il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98 (8), introduceva una misura applicabile unicamente nell’anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
(10) Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (9), riguardava unicamente l’anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.
(11) La decisione 2004/910/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la
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