Regulation (EU) No 1259/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors

Published date10 December 2013
Subject MatterJustice and home affairs,public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 10 December 2013
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10.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/30

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il 7 gennaio 2010 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (2), relativa all’applicazione e al funzionamento della normativa comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe.
(2) Nell’attuale sistema di controllo unionale dei precursori di droghe il commercio di medicinali non è soggetto a controllo, poiché tali prodotti sono attualmente esclusi dalla definizione di sostanze classificate.
(3) La relazione della Commissione ha rilevato che i medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina sono oggetto di diversione e destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti al di fuori dell’Unione, in sostituzione dell’efedrina e della pseudoefedrina che sono soggette a controlli a livello internazionale. La Commissione ha raccomandato pertanto di rafforzare il controllo del commercio internazionale dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina esportati da o in transito attraverso il territorio doganale dell’Unione, per impedirne la diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
(4) Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 intitolate «Legislazione dell’UE in materia di precursori di droghe: funzionamento e applicazione», il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche legislative, dopo averne attentamente valutato l’impatto potenziale sulle autorità e sugli operatori economici degli Stati membri.
(5) Il presente regolamento chiarisce la definizione di sostanza classificata: a tal riguardo, la locuzione «preparato farmaceutico», che è tratta dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 («convenzione delle Nazioni Unite»), è soppressa perché è già coperta dalla pertinente terminologia degli atti giuridici dell’Unione, segnatamente da «medicinali». Inoltre, la locuzione «altri preparati» è soppressa perché rappresenta una ripetizione del termine «miscele», già usato in tale definizione.
(6) È opportuno stabilire delle norme sulla sospensione o la revoca della registrazione di un operatore che siano conformi alle norme vigenti sulla sospensione e la revoca della licenza.
(7) I medicinali e i prodotti veterinari («medicinali») contenenti efedrina o pseudoefedrina dovrebbero essere controllati senza ostacolarne il commercio legittimo. A tal fine, è opportuno aggiungere una nuova categoria (categoria 4) nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che elenca i medicinali contenenti determinate sostanze classificate.
(8) L’esportazione di medicinali elencati nella categoria 4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, dovrebbe essere preceduta da un’autorizzazione di esportazione e da una notificazione preventiva trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione.
(9) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di bloccare o sequestrare tali medicinali in fase di esportazione, importazione o transito, se vi sono fondati motivi per sospettare che siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
(10) Per permettere agli Stati membri di reagire più rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, è opportuno chiarire quali possibilità essi abbiano di intervenire in caso di transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare le rispettive autorità competenti ad ottenere informazioni riguardanti gli eventuali ordini o operazioni che riguardano sostanze non classificate, oppure ad avere accesso ai locali professionali per raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano tali sostanze. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero impedire l’introduzione di sostanze non classificate nel territorio doganale dell’Unione, o l’uscita dal medesimo, se si può dimostrare che tali sostanze saranno utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. È opportuno che tali sostanze non classificate si considerino proposte per l’inserimento nell’elenco per la sorveglianza volontaria delle sostanze non classificate.
(11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare, reciprocamente e con la Commissione, attraverso la banca dati europea sui precursori di droghe («banca dati europea»), istituita dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), informazioni sulle confische o le spedizioni intercettate al fine di migliorare il livello generale delle informazioni in materia di commercio di precursori di droghe, compresi i medicinali. La banca dati europea dovrebbe essere utilizzata per semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri delle confische e delle spedizioni intercettate. Essa dovrebbe altresì servire da registro europeo degli operatori titolari di una licenza o di una registrazione, che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni che riguardano le sostanze classificate, e dovrebbe consentire agli operatori di fornire informazioni alle autorità competenti sulle proprie esportazioni, importazioni o attività di intermediazione che riguardano le sostanze classificate. Tale registro europeo dovrebbe essere aggiornato periodicamente e le informazioni ivi contenute dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri al solo scopo di impedire la diversione dei precursori di droghe verso il mercato illegale.
(12) Il regolamento (CE) n. 111/2005 prevede il trattamento dei dati. Tale trattamento può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell’Unione.
(13) Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, ed eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero rispettare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(14) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo secondo modalità compatibili con le finalità del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. Tali dati dovrebbero essere trattati conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(15) Il regolamento (CE) n. 111/2005 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per alcune sue disposizioni che devono essere esercitate conformemente alle procedure stabilite nella decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).
(16) In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze dovrebbero essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(17) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per determinare le condizioni di rilascio delle licenze e della registrazione e per determinare i casi in cui una licenza o una registrazione non sono necessarie, per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, per determinare le informazioni necessarie alle autorità competenti e alla Commissione per consentire loro di monitorare le esportazioni, le importazioni e le attività di intermediazione degli operatori, per determinare gli elenchi dei paesi di destinazione per i quali l’esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 deve essere preceduta da una notificazione preventiva, per determinare le procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti, per determinare procedure semplificate di autorizzazione di esportazione e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti e per adeguare l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe e per conformarsi ad eventuali modifiche delle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite. È di particolare importanza che durante i lavori
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