République bolivarienne du Venezuela v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019CJ0872 |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:507 |
Date | 22 June 2021 |
Docket Number | C-872/19 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
22 giugno 2021 (*)
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione per cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla misura oggetto del suo ricorso – Nozione di “persona giuridica” – Interesse ad agire – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione»
Nella causa C‑872/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2019,
Repubblica bolivariana del Venezuela, rappresentata da L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Mahnič e A. Antoniadis, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, E. Juhász (relatore), T. von Danwitz, C. Toader, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Repubblica bolivariana del Venezuela chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T‑65/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:649), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, in primo luogo, del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento 2017/2063 (GU 2018, L 276, pag. 1) e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10), nei limiti in cui le loro disposizioni riguardano la Repubblica bolivariana del Venezuela.
Contesto normativo
2 Il 13 novembre 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 60).
3 L’articolo 13, comma 2, della decisione 2017/2074 dispone che la stessa è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Inizialmente, il primo comma del medesimo articolo prevedeva che la decisione 2017/2074 fosse applicabile fino al 14 novembre 2018. La decisione 2018/1656 ha prorogato le misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, disponendo che la decisione 2017/2074 fosse applicabile fino al 14 novembre 2019 e ha modificato la menzione 7 dell’allegato I di quest’ultima decisione, che riguarda una delle persone fisiche interessate da dette misure restrittive.
4 Lo stesso giorno, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento 2017/2063, sul fondamento dell’articolo 215TFUE e della decisione 2017/2074.
5 Ai sensi del considerando 1 del regolamento 2017/2063, «[t]enuto conto del continuo deteriorarsi della democrazia, dello [S]tato di diritto e dei diritti umani in Venezuela, l’Unione ha espresso in più occasioni la sua preoccupazione e ha invitato tutti gli attori politici e le istituzioni venezuelani a lavorare in modo costruttivo per una soluzione della crisi nel paese, nel pieno rispetto dello [S]tato di diritto e dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e della separazione dei poteri».
6 L’articolo 2 di tale regolamento così recita:
«1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’[Unione] (“elenco comune delle attrezzature militari”), nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti oppure per la prestazione della correlata assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, destinati direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio [, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU 2008, L 335, pag. 99)], in particolare ai criteri di cui all’articolo 2 e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regolamento».
7 L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue:
«È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell’allegato I, originarie o meno dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;
b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;
c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese».
8 Ai sensi dell’articolo 4 dello stesso regolamento:
«1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato III possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:
a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
i) attrezzature militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali o subregionali;
ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell’ONU e dell’Unione o di organizzazioni regionali o subregionali;
b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e il finanziamento e l’assistenza finanziaria e tecnica associata, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU o dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell’ONU e dell’Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;
c) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento e il finanziamento e l’assistenza finanziaria e tecnica associata.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste».
9 L’articolo 6 del regolamento 2017/2063 dispone:
«1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela o per un uso in Venezuela, senza il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell’allegato III.
2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato III, non rilasciano l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
3. L’allegato II elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente all’uso nei controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane...
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