Kingdom of Belgium v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:561
Date20 September 2023
Docket NumberT-131/16
Celex Number62016TJ0131(01)
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

20 settembre 2023 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che dispone il recupero dell’aiuto versato – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Utili imponibili – Esenzione degli utili in eccesso – Vantaggio – Carattere selettivo – Lesione della concorrenza – Recupero»

Nella causa T‑131/16 RENV,

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da M. Segura e M. Clayton, avvocate,

ricorrente,

sostenuto da

Irlanda, rappresentata da M. Browne, A. Joyce, D. O’Reilly e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, C. Donnelly, SC, B. Doherty e D. Fennelly, Barristers-at-Law,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky, P.-J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli, presidente, S. Frimodt Nielsen, V. Tomljenović (relatrice), R. Norkus e W. Valasidis, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

vista la sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741),

in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno del Belgio chiede l’annullamento della decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Fatti

2 I fatti all’origine della controversia nonché il relativo contesto normativo sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 28 della sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), nonché dalla Corte ai punti da 1 a 24 della sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741). Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

3 Mediante una decisione anticipata adottata dalla «commissione di ruling» del servizio pubblico federale delle Finanze belga, sulla base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992; in prosieguo: il «CIR 92»), in combinato disposto con l’articolo 20 della loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime delle società in materia di imposte sui redditi e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale) (Moniteur belge del 31 dicembre 2002, pag. 58817; in prosieguo: la «legge del 24 dicembre 2002»), le società residenti belghe appartenenti a un gruppo multinazionale e le organizzazioni stabili belghe di società residenti estere appartenenti a un gruppo multinazionale potevano ridurre la loro base imponibile in Belgio deducendo gli utili, considerati «in eccesso», dagli utili che esse avevano registrato. Con tale sistema, una parte degli utili realizzati dalle entità belghe che beneficiavano di una decisione anticipata non era tassata in Belgio. Secondo le autorità fiscali belghe, tali utili in eccesso derivavano dalle sinergie, dalle economie di scala o da altri vantaggi derivanti dall’appartenenza a un gruppo multinazionale e, pertanto, non erano imputabili alle entità belghe in questione.

4 In seguito a un procedimento amministrativo iniziato il 19 dicembre 2013, con una lettera con la quale la Commissione europea ha chiesto al Regno del Belgio di fornirle informazioni riguardanti il sistema di ruling fiscale, in relazione agli utili in eccesso, che si fondavano sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, la Commissione ha adottato la decisione impugnata l’11 gennaio 2016.

5 Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato che il regime di esenzione degli utili in eccesso, che si basava sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in virtù del quale il Regno del Belgio aveva adottato a favore di entità belghe di gruppi multinazionali di imprese decisioni anticipate che concedevano alle suddette entità un’esenzione per una parte degli utili che esse realizzavano, costituiva un regime di aiuti di Stato il quale conferiva un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno.

6 La Commissione ha quindi sostenuto, in via principale, che il regime in questione conferiva un vantaggio selettivo ai beneficiari delle decisioni anticipate, in quanto l’esenzione dei loro utili in eccesso applicata dalle autorità fiscali belghe derogava al sistema ordinario dell’imposta sulle società vigente in Belgio. In subordine, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione degli utili in eccesso potesse conferire un vantaggio selettivo ai beneficiari delle decisioni anticipate, in quanto una siffatta esenzione si discostava dal principio di libera concorrenza.

7 Avendo constatato che il regime in questione era stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i loro beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere successivamente redatto dal Regno del Belgio.

A. Sulla sentenza iniziale

8 In seguito all’adozione della decisione impugnata, il Regno del Belgio e varie imprese, identificate da detta decisione o che avevano beneficiato di una decisione anticipata in forza del regime in questione, hanno proposto ricorsi volti all’annullamento di tale decisione.

9 Con la sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2019:91), in primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto infondati i motivi vertenti, in sostanza, sul travalicamento, da parte della Commissione, delle sue competenze in materia di aiuti di Stato e su un’ingerenza nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta.

10 In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, la Commissione avesse erroneamente constatato l’esistenza di un regime di aiuti, in violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e, di conseguenza, ha annullato la decisione impugnata, non ritenendo necessario esaminare gli altri motivi dedotti contro di essa.

B. Sulla sentenza su impugnazione

11 A seguito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza iniziale, la Corte ha pronunciato la sua sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C337/19 P; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2021:741).

12 Nella sentenza su impugnazione, la Corte ha ritenuto che la sentenza iniziale fosse viziata da errori di diritto in quanto in essa si era affermato che la Commissione aveva erroneamente concluso per l’esistenza di un regime di aiuti nel caso di specie.

13 Sulla base di tali errori constatati dalla Corte, la sentenza iniziale è stata annullata.

14 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha deciso di statuire definitivamente sui motivi che essa ha considerato maturi per la decisione, vale a dire quelli riguardanti l’ingerenza della Commissione nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta, da un lato, e quelli relativi all’esistenza di un regime di aiuti, dall’altro.

15 Pertanto, anzitutto e al pari del Tribunale, la Corte ha respinto i motivi relativi all’ingerenza della Commissione nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta.

16 La Corte ha poi concluso che il regime di esenzione degli utili in eccesso poteva essere considerato un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, e che, di conseguenza, i motivi relativi all’esistenza di un regime di aiuti dovevano essere respinti in quanto infondati.

17 Infine, per quanto riguarda gli altri motivi di annullamento dedotti dal Regno del Belgio, la Corte ha ritenuto che lo stato degli atti non consentisse di statuire sulla controversia e ha rinviato la causa al Tribunale affinché statuisse su detti motivi.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

18 In seguito alla sentenza su impugnazione e conformemente all’articolo 216, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il 20 ottobre 2021, la presente causa è stata attribuita alla Seconda Sezione ampliata del Tribunale.

19 Conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti hanno depositato osservazioni scritte entro i termini impartiti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 3, del medesimo regolamento, osservazioni scritte complementari sono state depositate dalle parti principali.

20 Il Regno del Belgio chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– in subordine, annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

21 L’Irlanda chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata, come chiesto dal Regno del Belgio.

22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare il Regno del Belgio alle spese.

III. In diritto

23 A sostegno del suo ricorso, il Regno del Belgio deduce cinque motivi. In seguito alla sentenza su impugnazione, nella quale la Corte ha statuito sui primi due motivi, vertenti, il primo, sull’ingerenza della...

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