ITH Comercial Timişoara SRL contra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti y Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62019CJ0734 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2020:919 |
| Date | 12 November 2020 |
| Docket Number | C-734/19 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 novembre 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Abbandono dell’attività inizialmente prevista – Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte – Attività immobiliare»
Nella causa C‑734/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 27 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2019, nel procedimento
ITH Comercial Timișoara SRL
contro
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București,
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L. S. Rossi, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da R. Lyal e A. Armenia, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 28, 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’ITH Comercial Timișoara SRL (in prosieguo: l’«ITH») e, dall’altro, l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Agenzia nazionale dell’amministrazione fiscale – Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest, Romania) e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice (Agenzia nazionale dell’amministrazione fiscale – Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest – Amministrazione delle finanze pubbliche, settore 1, Romania), in merito alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte sulle spese relative a progetti immobiliari infine abbandonati.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
4 L’articolo 28 della direttiva IVA così dispone:
«Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».
5 L’articolo 63 della direttiva IVA è così formulato:
«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».
6 L’articolo 167 della direttiva IVA stabilisce quanto segue:
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
7 Ai sensi dell’articolo 168 della direttiva IVA:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
b) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all’articolo 18, lettera a), e all’articolo 27;
c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);
d) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;
e) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro».
8 L’articolo 184 della direttiva IVA prevede quanto segue:
«La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto».
9 L’articolo 185 della direttiva IVA così dispone:
«1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.
2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all’articolo 16.
In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica».
Diritto rumeno
Il codice tributario
10 Conformemente all’articolo 125 bis, paragrafo 1, punto 28, della Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal (legge n. 571/2003, che promulga il codice tributario; in prosieguo: il «codice tributario»), l’imposta riscossa rappresenta «l’imposta sulle cessioni di beni e/o sulle prestazioni di servizi tassate, effettuate da un soggetto passivo, nonché l’imposta sulle operazioni per le quali il beneficiario è tenuto a pagare l’imposta, ai sensi degli articoli da 150 e 151 bis».
11 L’articolo 126 del codice tributario è formulato nel seguente modo:
«1. Ai fini dell’IVA, costituiscono operazioni imponibili in Romania quelle che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) le operazioni che, ai sensi degli articoli da 128 a 130, costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi, rilevanti ai fini dell’IVA, realizzate a titolo oneroso, o che sono a queste assimilate;
b) il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi è considerato situato in Romania, ai sensi delle disposizioni degli articoli 132 e 133;
c) la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è realizzata da un soggetto passivo, come definito all’articolo 127, paragrafo 1, che agisce in quanto tale;
d) la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è connessa ad una delle attività economiche previste dall’articolo 127, paragrafo 2».
12 Ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del codice tributario, si «considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario».
13 L’articolo 129 del codice tributario dispone quanto segue:
«1. Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, quale definita all’articolo 128.
2. Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto e fornito tali servizi a titolo personale.
3. Le prestazioni di servizi includono operazioni quali:
a. la locazione di beni o la concessione in godimento di beni nel quadro di un contratto di leasing.
(...)».
14 L’articolo 145, paragrafo 2, del codice tributario prevede quanto segue:
«Ogni soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’imposta sugli acquisti per le seguenti operazioni:
a) operazioni soggette a imposta;
(...)».
15 Il successivo articolo 148, paragrafo 1, così dispone:
«Nella misura in cui le norme relative alla cessione o alla fornitura a sé stessi non si applicano, la detrazione iniziale è rettificata nei seguenti casi:
a) la detrazione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;
b) successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, anche nei casi previsti all’articolo 138;
c) il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell’imposta sui beni mobili non ceduti e sui servizi non utilizzati in caso di eventi quali modifiche legislative, modifiche dell’oggetto dell’attività, ripartizione di beni o di servizi per operazioni che danno diritto a detrazione e, successivamente, ripartizione di questi ultimi per operazioni che non danno diritto a detrazione, beni mancanti».
16 L’articolo 150, paragrafo 1, del codice tributario è formulato nei termini seguenti:
«Il debitore dell’[IVA], qualora quest’ultima sia dovuta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è il soggetto passivo che effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, salvo nei casi in cui il beneficiario sia debitore dell’imposta ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 e dell’articolo 160».
Le modalità di attuazione del codice tributario
17 Il punto 30 delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal (modalità di attuazione della legge n. 227/2015, che promulga il codice tributario), del 6 gennaio 2016, stabilisce quanto segue:
«Qualora i contratti vengano risolti prima della scadenza, il valore delle attività materiali o immateriali in corso di esecuzione lasciate incompiute e ritirate dall’inventario iscrivendole nei conti spese, in virtù dell’approvazione o della...
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