Skatteministeriet Departementet v Global Gravity ApS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:86
Date09 February 2023
Docket NumberC-788/21
Celex Number62021CJ0788
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

9 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 7616 99 90 e 8609 00 90 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Nozione di “contenitore”»

Nella causa C‑788/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg, Danimarca), con decisione del 16 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2021, nel procedimento

Skatteministeriet Departementet

contro

Global gravity ApS,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu‑Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente, assistita da B. Søes Petersen, advokat;

– per la Commissione europea, da K. Rasmussen e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 8609 00 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet Departementet (Dipartimento del Ministero delle Imposte, Danimarca) e la Global gravity ApS (in prosieguo: la «GG») in relazione alla classificazione tariffaria di un dispositivo per il trasporto di tubi messo a punto da quest’ultima.

Contesto normativo

Il SA

3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di detta convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA.

5 L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della medesima convenzione, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6 La voce 8609 del SA, nella versione applicabile alla controversia principale, riguarda «casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto».

7 Ai sensi delle note esplicative del SA relative a tale voce, nella versione applicabile alla controversia principale:

«Le casse mobili e contenitori sono imballaggi speciali costruiti e attrezzati per poter essere trasportati su uno o più mezzi di trasporto (in particolare per ferrovia, su strada ordinaria, per via d’acqua o per via aerea). Essi sono muniti di dispositivi (ganci, anelli, supporti, rotelle, ecc.) per facilitarne gli spostamenti e lo stivamento a bordo del veicolo terrestre, del veicolo aereo o della nave che li trasporta. Si prestano al trasporto da porta a porta delle merci senza cambiamento di imballaggio dal punto di partenza al luogo di arrivo. Sono di costruzione robusta in modo da permetterne un impiego ripetuto.

Il tipo più comune, di legno o di metallo, consiste in una grande cassa munita di porte, oppure di pannelli laterali smontabili.

Tra i principali tipi di casse mobili e contenitori si possono citare:

1) Le casse mobili adatte in particolare al trasporto dei mobili.

2) Le casse mobili isotermiche per derrate e merci deperibili.

3) I contenitori uso cisterna e uso serbatoio, generalmente di forma cilindrica, per il trasporto dei liquidi o dei gas; questi imballaggi sono, tuttavia, compresi in questa voce soltanto nel caso in cui sono montati su un supporto che permetta di fissarli su un veicolo qualsiasi. Diversamente presentati, essi seguono il regime proprio, secondo la materia costitutiva.

4) Le casse mobili aperte, destinate al trasporto delle merci alla rinfusa (carbone, minerali, selci per pavimentazioni, mattoni, tegole, ecc.). Allo scopo di facilitarne la discarica, i fondi o le pareti laterali sono spesso montati su cerniere.

5) Le casse mobili e contenitori per il trasporto di merci speciali quali, in particolare lavori di vetro, prodotti ceramici, animali vivi.

La capacità delle casse mobili e dei contenitori varia generalmente da 4 a 145 m3; ne esistono tuttavia di più piccole, ma la loro capacità non è normalmente inferiore a 1 m3.

Sono esclusi da questa voce:

a) Le casse di ogni genere che, pur essendo destinate al trasporto da porta a porta delle merci, non sono appositamente costruite per essere fissate o agganciate ad un veicolo terrestre, ad un veicolo aereo o ad una nave. Detti imballaggi seguono il regime loro proprio secondo la materia costitutiva.

(...)».

La NC

8 L’articolo 1 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), così dispone:

«1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata (...) “NC”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci».

2. La [NC] riprende:

a) la nomenclatura del [SA];

b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate “sottovoci NC” quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;

c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a pié di pagina relative alle sottovoci NC.

3. La [NC] è ripresa nell’allegato I. (...)

(...)».

9 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali ai sensi dell’articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

10 Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la versione della NC applicabile nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013.

11 La prima parte della NC comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata...

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