Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda contra Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:116
Date24 February 2022
Docket NumberC-605/20
Celex Number62020CJ0605
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Applicabilità ratione temporis – Prestazioni sottoposte all’IVA – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Criteri – Relazione infra-gruppo – Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità – Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA – Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi»

Nella causa C‑605/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 1° luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2020, nel procedimento

Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda, da L. Scolari e R. Reigada Pereira, advogados;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa e R. Campos Laires, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal, Lda (in prosieguo: la «Suzlon Wind Energy Portugal»), e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo), in merito all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di prestazioni di servizi di riparazione effettuate durante il periodo di garanzia di un bene a favore di una società, stabilita in uno Stato terzo, che detiene indirettamente la totalità del capitale della ricorrente nel procedimento principale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Sesta direttiva 77/388/CEE

3 L’articolo 2, punto 1), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1), prevedeva quanto segue:

«Sono soggette all’[IVA]: (...) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale (...)».

Direttiva 2006/112

4 Ai sensi del considerando 66 della direttiva 2006/112:

«L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti».

5 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale

(...)».

6 Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo. 1, di tale direttiva, si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

7 L’articolo 28 della suddetta direttiva così dispone:

«Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi, partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».

8 L’articolo 411, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:

«La direttiva 67/227/CEE e la [sesta direttiva 77/388] sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle suddette direttive indicati nell’allegato XI, parte B».

9 Ai sensi dell’articolo 413 della direttiva 2006/112:

«La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007».

Diritto portoghese

Codice dell’IVA

10 L’articolo 4 del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto), nella versione risultante dal Decreto-Lei 102/2008 (decreto legge n. 102/2008), del 20 giugno 2008 (Diário da República, 1ª serie, n. 118, del 20 giugno 2008, in prosieguo: il «codice dell’IVA»), rubricato «Nozione di prestazione di servizi», prevede quanto segue:

«1. Sono considerate prestazioni di servizi le operazioni effettuate a titolo oneroso che non costituiscono cessioni, acquisti intracomunitari o importazioni di beni.

2. Sono altresì considerate prestazioni di servizi a titolo oneroso:

(...)

c) la fornitura di beni mobili fabbricati o assemblati su ordinazione con materiali che il committente ha fornito a tal fine, a prescindere dal fatto che il contraente abbia fornito o meno una parte dei prodotti utilizzati.

(...)

4. Quando la prestazione di servizi è effettuata da un mandatario che agisce in nome proprio, quest’ultimo è successivamente il destinatario e il prestatore del servizio».

Circolare del 4 maggio 1989

11 L’Ofício-Circulado da Direção de Serviços do IVA n. 49424 (circolare della direzione dei servizi IVA n. 49424), del 4 maggio 1989 (in prosieguo: la «circolare del 4 maggio 1989»), così dispone:

«1. Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia sono considerate non soggette ad imposta, effettuate a titolo gratuito, poiché sono considerate come implicitamente incluse nel prezzo di vendita del bene oggetto della garanzia e, di conseguenza, non sono assimilate ad operazioni effettuate a titolo oneroso, come sarebbero, in altre circostanze, alla luce delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del codice dell’IVA.

Tuttavia, quando le prestazioni di servizi menzionate (con o senza l’applicazione di materiali) sono oggetto di fatturazione, queste ultime sono indiscutibilmente operazioni effettuate a titolo oneroso e, di conseguenza, imponibili nelle normali condizioni del codice dell’IVA.

2. In tali circostanze, dal momento in cui vi è fatturazione delle riparazioni menzionate, vale a dire un addebito effettuato a terzi (che siano il cliente, il concessionario o il fabbricante), si verifica la liquidazione dell’imposta e lo stesso regime si applica se, invece di un addebito effettuato dal riparatore o dal concessionario, si tratta di un credito comunicato dal concessionario o dal produttore.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La Suzlon Wind Energy Portugal è una società che opera nel settore dell’industria dell’energia, in particolare nel settore dell’energia eolica. Essa ha come attività la fabbricazione, l’assemblaggio, lo sfruttamento, la commercializzazione, l’installazione, lo sviluppo, la lavorazione, l’esecuzione e la manutenzione, nonché la fornitura di servizi. Essa è registrata in Portogallo come soggetto passivo IVA. Tale società è una controllata al 100% della Suzlon Wind Energy A/S, con sede in Danimarca (in prosieguo: la «Suzlon Wind Energy Danimarca»).

13 Il 17 giugno 2006 la Suzlon Energy Limited, società di diritto indiano, (in prosieguo: la «Suzlon Energy India»), ha concluso con la Suzlon Wind Energy Danimarca, di cui deteneva interamente il capitale, un accordo sui termini e sulle condizioni di vendita («Terms and Conditions of Sales Agreement») di aerogeneratori e di attrezzature ausiliarie (in prosieguo: l’«accordo del 2006»).

14 L’accordo del 2006 disciplinava le condizioni di fornitura di progetti di aerogeneratori e di attrezzature ausiliarie tra il fornitore, la Suzlon Energy India, e l’acquirente, la Suzlon Wind Energy Danimarca, nonché tra quest’ultima e le sue controllate, conformemente alla clausola 1 di tale accordo. Secondo la clausola 11 di detto accordo, il fornitore assicurava la garanzia di tutti i componenti da esso fabbricati relativamente ai difetti di produzione per un periodo di due anni a partire dalla data dell’operazione commerciale. Il fornitore garantiva in tal modo il pagamento dei componenti, delle riparazioni e del trasporto dei componenti difettosi, rimanendo però i costi di manodopera per la sostituzione di questi ultimi a carico dell’acquirente. Per quanto riguarda i componenti fabbricati da terzi, il fornitore doveva trasmettere i contratti di fornitura all’acquirente affinché quest’ultimo prendesse esso stesso contatto con detti fornitori allo scopo di far valere la garanzia applicabile, dal momento che in tal caso i costi associati incombevano all’acquirente.

15 Nel 2007 e nel 2008 la Suzlon Wind Energy Portugal ha acquistato direttamente dalla Suzlon Energy India un complesso di 21 aerogeneratori, dotati di tre pale ciascuno, destinati a parchi eolici situati in Portogallo, per un valore complessivo di EUR 3 879 000. Tali parchi appartengono a imprese terze.

16 A partire da settembre 2007, sono apparse fenditure in talune pale ancora sotto garanzia, che richiedevano la loro riparazione o la loro sostituzione.

17 Il...

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