„TOYA“ sp. z o.o. y Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji contra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:889
Date17 November 2022
Docket NumberC-243/21
Celex Number62021CJ0243
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) – Articolo 8, paragrafo 3Direttiva 2014/61/UE – Articolo 1, paragrafi 3 e 4, e articolo 3, paragrafo 5 – Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di imporre condizioni regolamentari ex ante riguardo all’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete che non detiene un significativo potere di mercato – Assenza di una controversia relativa all’accesso»

Nella causa C‑243/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 6 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2021, nel procedimento

TOYA sp. z o.o.,

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

contro

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

con l’intervento di:

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin, O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la TOYA sp. z o.o., da M. Jankowski, adwokat;

– per il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, da M. Kołtoński, radca prawny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, da Z. Chatzipavlou, M. Tassopoulou e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L 108, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva accesso»), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU 2014, L 155, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la TOYA sp. z o.o. e la Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Camera polacca delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, Polonia) opposte al Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche, Polonia; in prosieguo: il «presidente dell’UKE»), in merito alla decisione, adottata da quest’ultimo l’11 settembre 2018, che impone alla Toya condizioni regolamentari ex ante che regolano i termini e le modalità d’accesso alla sua infrastruttura fisica (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

La direttiva accesso

3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva accesso, intitolato «Campo di applicazione e obiettivi», era così formulato:

«Nel quadro istituito dalla direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)], la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l’interconnessione delle medesime. L’obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori».

4 L’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva accesso, intitolato «Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione», così disponeva:

«1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l’interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

a ter) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

b) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(...)

3. Per quanto concerne l’accesso e l’interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)».

5 L’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, della direttiva «accesso», intitolato «Imposizione, modifica o revoca degli obblighi», così disponeva:

«1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l’autorità di imporre gli obblighi individuati negli articoli da 9 a 13 bis.

2. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva.

3. Fatte salve:

– le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 6,

– le disposizioni degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la condizione 7 di cui alla parte B dell’allegato della direttiva 2002/20/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21)], quale applicata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, gli articoli 27, 28 e 30 della direttiva 2002/22/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51)] e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [(GU 2002, L 201, pag. 37)] che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un notevole potere di mercato; oppure

– l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,

le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.

(...)».

La direttiva quadro

6 L’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva quadro»), intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», così disponeva:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

(...)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati (...)

(...)

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno (...)

(...)

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea (...)

(...)

5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (…)

(...)».

7 L’articolo 12 della direttiva quadro, intitolato «Coubicazione e...

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