1999/49/EC: Commission Decision of 11 January 1999 extending the period referred to in Article 15(2a) of Directive 66/403/EEC on the marketing of seed potatoes (notified under document number C(1998) 4561)

Published date21 January 1999
Subject MatterSeeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 21 January 1999
EUR-Lex - 31999D0049 - IT 31999D0049

1999/49/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi- seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561]

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1999 pag. 0030 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561] (1999/49/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

considerando che, tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1998 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati;

considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE (4);

considerando che con la decisione 1999/50/CE della Commissione (5) le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada sono state autorizzate fino al 31 marzo 1999;

considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere...

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