2000/5/EC: Commission Decision of 30 November 1999 approving the programmes for the eradication and monitoring of animal diseases presented for the year 2000 by the Member States (notified under document number C(1999) 3986)

Published date06 January 2000
Date of Signature04 February 2000
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 3, 06 January 2000
EUR-Lex - 32000D0005 - IT 32000D0005

2000/5/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 1999, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 2000 [notificata con il numero C(1999) 3986]

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/2000 pag. 0023 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1999

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 2000

[notificata con il numero C(1999) 3986]

(2000/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE(2), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali;

(2) gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione delle suddette malattie nei rispettivi paesi;

(3) dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie animali, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE(4);

(4) i programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2000, quale fissato dalla decisione 1999/701/CE della Commissione(5);

(5) data l'importanza dei programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi sostenuti dagli Stati membri interessati per le misure previste, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma;

(6) il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

(7) l'approvazione di alcuni di questi programmi non pregiudica una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici;

(8) le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO I

(Rabbia)

Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Austria, sino ad un importo massimo di 220000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Belgio, sino ad un importo massimo di 165000 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Germania, sino ad un importo massimo di 2000000 di EUR.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Francia, sino ad un importo massimo di 300000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Italia, sino ad un importo massimo di 40000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Lussemburgo, sino ad un importo massimo di 70000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Finlandia, sino ad un importo massimo di 100000 EUR.

CAPITOLO II

(Brucellosi bovina)

Articolo 8

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1o...

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