2001/172/EC: Commission Decision of 1 March 2001 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom and repealing Decision 2001/145/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 681)

Published date02 March 2001
Subject Matterpublic health,Veterinary legislation,Public health,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 62, 02 March 2001
EUR-Lex - 32001D0172 - IT

2001/172/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/145/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 681]

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 02/03/2001 pag. 0022 - 0027


Decisione della Commissione

del 1o marzo 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/145/CE

[notificata con il numero C(2001) 681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.

(2) La situazione dell'afta epizootica in talune zone del Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri e delle zone britanniche indenni da tale malattia in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(3) Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(4), modificata da ultimo dalla direttiva 92/380/CEE della Commissione(5), ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, in particolare il divieto di spostamento degli animali sensibili in Gran Bretagna.

(4) La situazione della malattia in alcune zone del Regno Unito esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dal Regno Unito con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie.

(5) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha preso misure provvisorie con l'adozione della decisione 2001/145/CE, del 21 febbraio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(6).

(6) Per adattare le misure suddette alla situazione epidemiologica attuale, è necessario istituire alcune misure di protezione e revocare la decisione 2001/145/CE.

(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 7 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, il Regno Unito provvede affinché:

1) non siano spostati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;

2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

Fatto salvo il divieto di spostamento degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicato dalle competenti autorità del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;

3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(8), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio(9), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(10), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura: "Animali conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito";

4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:"Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito";

5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionati al punto 3 o al punto 4 sono autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1o febbraio 2001, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente...

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