2001/2/EC: Commission Decision of 27 December 2000 amending Decision 2000/418/EC regulating the use of material presenting risks as regards transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4147)
Published date | 04 January 2001 |
Date of Signature | 31 January 2001 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 1, 04 January 2001 |
2001/2/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4147]
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 04/01/2001 pag. 0021 - 0022
Decisione della Commissione
del 27 dicembre 2000
recante modifica della decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili
[notificata con il numero C(2000) 4147]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2001/2/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2) ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(4) ed in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2000/418/CE della Commissione che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE(5), prevede la rimozione e la distruzione dei materiali specifici a rischio elencati nell'allegato I a partire dal 1o ottobre 2000. Tale decisione vieta inoltre l'impiego di determinate ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente, nonché l'impiego di determinate tecniche di macellazione per bovini, ovini e caprini la cui carne è destinata al consumo da parte degli esseri umani e degli animali. Impone inoltre restrizioni sull'importazione di materiali specifici a...
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