2002/469/EC: Commission Decision of 20 June 2002 amending Decision 97/20/EC establishing the list of third countries fulfilling the equivalence conditions for the production and placing on the market of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods, to include Japan (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2194)

Published date21 June 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 163, 21 June 2002
EUR-Lex - 32002D0469 - IT

2002/469/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere il Giappone (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2194]

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 21/06/2002 pag. 0016 - 0018


Decisione della Commissione

del 20 giugno 2002

recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere il Giappone

[notificata con il numero C(2002) 2194]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/20/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/21/CE(4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/492/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(6).

(2) La decisione 2002/470/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Giappone(7). Occorre pertanto modificare la decisione 97/20/CE includendo questo paese nella parte I dell'elenco.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

...

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