2003/290/EC: Commission Decision of 25 April 2003 concerning protective measures in relation to avian influenza in the Netherlands (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1437)

Published date26 April 2003
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 105, 26 April 2003
EUR-Lex - 32003D0290 - IT

2003/290/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1437]

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/2003 pag. 0028 - 0033


Decisione della Commissione

del 25 aprile 2003

recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1437]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/290/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(4), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(5), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

(2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

(3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(6), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

(5) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi(7), con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

(6) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE(8), 2003/172/CE(9), 2003/186/CE(10), 2003/191/CE(11), 2003/214/CE(12) e 2003/258/CE(13).

(7) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1992, relativa a talune spese nel settore veterinario(14), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(15), dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure opportune che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. È opportuno che tutto il pollame delle aziende e zone a rischio situate nelle zone delimitate sia sottoposto al vuoto sanitario preventivo.

(8) Le autorità olandesi hanno avviato indagini sierologiche sui suini per avere una conoscenza più approfondita dell'epidemiologia della malattia. Tali indagini devono essere effettuate sui suini allevati in aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

(9) Le autorità olandesi debbono inoltre provvedere affinché siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.

(10) Le misure fissate dalla decisione 2003/258/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

(11) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi, non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dai Paesi Bassi verso altri Stati membri o paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese...

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