2003/42/EC: Commission Decision of 10 January 2003 amending Council Directive 92/118/EEC as regards requirements for collagen (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5557)

Published date18 January 2003
Date of Signature16 May 2003
Subject MatterInternal market - Principles,Veterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 13, 18 January 2003
EUR-Lex - 32003D0042 - IT

2003/42/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5557]

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 18/01/2003 pag. 0024 - 0034


Decisione della Commissione

del 10 gennaio 2003

che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene

[notificata con il numero C(2002) 5557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/42/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Devono essere stabilite disposizioni in materia di sanità pubblica da applicarsi specificamente ai preparati di collagene destinati al consumo umano. A condizione che tali disposizioni vengano applicate tanto al collagene destinato al consumo umano quanto a quello non destinata al consumo umano e che anche le disposizioni in materia di igiene siano le stesse, ambedue i tipi di collagene possono essere prodotti e/o immagazzinati nello stesso stabilimento.

(2) Devono essere fissate le condizioni relative all'autorizzazione, alla registrazione, alle ispezione e all'igiene per gli stabilimenti che producono collagene. Alcune condizioni sanitarie contenute nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(4), e dalla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(5), hanno rilevanza per i preparati di collagene.

(3) L'articolo 2.3.13.7 del codice zoosanitario (2001) dell'UIE sulla BSE raccomanda che, se la gelatina e il collagene sono preparati esclusivamente da pelli provenienti da animali sani, l'autorità veterinaria possa autorizzare, senza restrizioni, l'importazione e il transito di detti gelatina e collagene nei territori di propria competenza, indipendentemente dallo status dei paesi esportatori.

(4) In base al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(6) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione(7), le pelli derivate da ruminanti sani, secondo la definizione della direttiva 92/118/CEE, nonché il collagene derivato da tali pelli non sono soggetti a restrizioni quanto alla loro messa in commercio.

(5) Il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulla sicurezza del collagene il 10-11 maggio 2001, affrontando la questione della sicurezza in relazione all'encefalopatia spongiforme trasmissibile ("TSE") del collagene prodotto da pelli di ruminanti.

(6) Le materie prime utilizzate per la produzione di collagene consistono principalmente di tessuto connettivo bovino proveniente da pelli e tendini nonché di pelli di vitello, pelli di ovini e pelli di suini. A garanzia della sicurezza di tali...

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