2004/825/EC: Commission Decision of 29 November 2004 on protection measures with regard to imports of equidae from Romania (notified under document number C(2004) 4440)Text with EEA relevance

Published date03 December 2004
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 358, 03 December 2004
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3.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

recante misure di protezione relative alle importazioni di equidi provenienti dalla Romania

[notificata con il numero C(2004) 4440]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/825/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2) contempla in particolare la definizione delle categorie di equidi e stabilisce disposizioni in merito all’identificazione.
(2) La Commissione ha adottato la decisione 2004/211/CE, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3).
(3) Conformemente all’elenco di cui sopra gli Stati membri autorizzano l’importazione di tutte le categorie di equidi provenienti dalla Romania alle condizioni stabilite per i paesi elencati nel gruppo sanitario «B» a norma delle decisioni 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5), 93/196/CEE (6) e 93/197/CEE (7) della Commissione, relative rispettivamente all’ammissione temporanea di cavalli registrati, alla reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea, alle importazioni di equidi da macello nonché alle importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.
(4) A norma della decisione 93/197/CEE per le importazioni di equidi provenienti dai paesi elencati nel gruppo sanitario «B» i test sanitari vanno effettuati in laboratori riconosciuti dallo Stato membro di destinazione.
(5) La decisione 94/467/CE della Commissione, del 13 luglio 1994, stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 91/496/CEE (8).
(6) La decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l’identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (9) prescrive che nel corso degli spostamenti e in particolare durante il trasporto al macello gli equidi siano accompagnati da un documento di identificazione.
(7) Una serie di missioni di controllo effettuate dall’Ufficio alimentare e veterinario in Romania e i controlli effettuati dagli Stati membri in posti di ispezione frontalieri riconosciuti hanno evidenziato carenze relative alle condizioni in cui gli equidi provenienti dalla Romania sono preparati in vista dell’esportazione negli Stati membri e trasportati a destinazione. A tali lacune non è stato posto rimedio conformemente alle raccomandazioni formulate in corrispondenti relazioni.
(8) Occorre pertanto rafforzare i provvedimenti adottati per garantire la salute della popolazione equina della Comunità e assicurare il benessere degli equidi nel territorio degli Stati membri attraverso l’adozione di misure di protezione atte a stabilire un regime applicabile alle importazioni di equidi da macello e alle importazioni di equidi da riproduzione e produzione originari della Romania e a potenziare le misure di controllo.
(9) Il visto apposto dall’autorità competente centrale della Romania sui certificati rilasciati dovrebbe rafforzare le garanzie offerte segnatamente a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/426/CEE.
(10) Una migliore identificazione degli equidi e i test effettuati in laboratori riconosciuti dallo Stato membro di destinazione sugli equidi importati nella Comunità dalla Romania dovrebbero analogamente contribuire alla corretta applicazione del regime d’importazione.
(11) Al fine di seguire l’evolversi della situazione e in vista della revoca dei provvedimenti è necessario ricevere informazioni regolari sui risultati dei controlli effettuati nei posti di ispezione frontalieri riconosciuti o in occasione di un soggiorno nello Stato membro di destinazione.
(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano le importazioni di equidi originari o provenienti dalla Romania, salvo disposizioni contrarie nella presente decisione.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

all’ammissione temporanea a norma della decisione 92/260/CEE e all’importazione definitiva in conformità della decisione 93/197/EEC di cavalli registrati provenienti dalla Romania,
alla reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in Romania a norma della decisione 93/195/CEE,
al trasporto di equidi dalla Romania verso un altro paese terzo in conformità della decisione 94/467/CE,
al trasporto di equidi da altri paesi terzi alla Comunità europea attraverso il territorio della Romania, conformemente all’articolo 6 della decisione 2004/211/CE,
all’importazione di partite di equidi destinati alla macellazione immediata a norma dell’articolo 2,
all’importazione definitiva di equidi da riproduzione e produzione in conformità dell’articolo 3.

Articolo 2

Gli Stati membri di destinazione finale autorizzano le importazioni dalla Romania di equidi destinati alla macellazione immediata alle seguenti condizioni:

1) le partite di animali sono accompagnate da un certificato veterinario unico debitamente compilato a norma dell’allegato I della presente decisione e recante il visto dell’autorità competente centrale della Romania,
2) oltre alla «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm marchiata a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra, ogni animale porta un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo,
3) ogni animale è munito di un documento di identificazione
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