2010/463/EU: Commission Decision of 20 August 2010 amending Decisions 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards the temporary admission, the re-entry after temporary export and imports of registered horses and imports of semen of the equine species from certain parts of Egypt (notified under document C(2010) 5703) Text with EEA relevance

Published date21 August 2010
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 220, 21 August 2010
L_2010220IT.01007401.xml
21.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 220/74

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2010

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell’Egitto

[notificata con il numero C(2010) 5703]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/463/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 15, lettera a), l’articolo 16, l’articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (3), stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali è autorizzata l’ammissione temporanea nell’Unione di tali cavalli e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell’allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a F. Alcune parti dell’Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E.
(2) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (4), stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali è autorizzata la reintroduzione nell’Unione di tali cavalli e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell’allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a E. Alcune parti dell’Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E.
(3) La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (5),
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