2012/696/EU: Commission Decision of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system (notified under document C(2012) 7325) Text with EEA relevance

Published date10 November 2012
Subject MatterTrans-European networks,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 311, 10 November 2012
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10.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo

[notificata con il numero C(2012) 7325]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/696/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 aprile 2012 l’Agenzia ferroviaria europea ha emesso la raccomandazione ERA/REC/03-2012/ERTMS. La presente decisione si basa su tale raccomandazione.
(2) Lo sviluppo di funzionalità aggiuntive per il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario/sistema europeo di controllo dei treni (European Rail Traffic Management System/European Train Control System, ERTMS/ETCS), in vista di favorire la rapida adozione dell’ETCS sulle linee convenzionali esistenti, era una richiesta del settore, definita nel memorandum d’intesa firmato nel luglio 2008 dalla Commissione europea e dalle associazioni settoriali. Occorre che la presente decisione incorpori tali funzionalità aggiuntive in una nuova base di riferimento delle specifiche, denominata «baseline 3» («base di riferimento 3»), che i richiedenti possano applicare integralmente in sostituzione delle specifiche ERTMS/ETCS di cui alla decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (2) (ultima edizione della baseline 2, nota anche come 2.3.0d). Un elemento essenziale della baseline 3 è di consentire ai treni equipaggiati con ERTMS/ETCS di baseline 3 di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di baseline 2 senza ulteriori restrizioni tecniche od operative dovute a ERTMS/ETCS. Occorre anche che la baseline 3 possa essere configurata su linee ferroviarie in modo da garantire la compatibilità con treni muniti di ERTMS/ETCS conforme alla baseline 2 (uso delle sole funzioni della versione 2.3.0d). Inoltre, la baseline 3 provvede anche a definire punti ERTMS/ETCS lasciati in sospeso quali le curve di frenatura e gli aspetti ergonomici della DMI (interfaccia macchinista/macchina).
(3) Si riconosce che le specifiche della baseline 2 sono rimaste stabili sin dall’adozione della decisione 2008/386/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modifica dell’allegato A della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e dell’allegato A della decisione 2006/860/CE riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3). Dovrebbe quindi essere possibile continuare ad usare tale versione delle specifiche. Ciò nonostante, per l’ERTMS/ETCS di bordo è necessario applicare le specifiche rivedute in materia di prove (di cui ai riferimenti 37 b e 37 c della tabella A 2 dell’allegato A). Inoltre, poiché la baseline 3 risolve una serie di punti che precedentemente erano rimasti in sospeso, occorre che l’applicazione della baseline 2 per quanto attiene a detti punti si basi sulle pertinenti specifiche della baseline 3 di cui all’allegato A.
(4) L’Agenzia ferroviaria europea ha riveduto le specifiche ERTMS per il sistema globale di comunicazione mobile ferroviario (GSM-R) (di cui ai riferimenti 32, 33, 34 e 65 della tabella A 2 dell’allegato A). Le specifiche rivedute non modificano i requisiti ma forniscono una classificazione chiara e univoca dei requisiti obbligatori esistenti nei documenti della rete EIRENE (European Integrated Radio Enhanced Network), agevolando così i processi di certificazione, conformità e verifica.
(5) Per quanto riguarda le specifiche cui è associata la dicitura «riservato» nella tabella A 2 dell’allegato A, il memorandum d’intesa tra la Commissione europea, l’Agenzia ferroviaria europea e le associazioni europee del settore ferroviario relativo all’intensificazione della cooperazione per la gestione dell’ERTMS, firmato il 16 aprile 2012, contiene disposizioni, fra cui la definizione di un calendario da parte dell’Agenzia ferroviaria europea, per garantire la convalida delle specifiche di prova e l’adozione in tempo debito di quelle «riservate».
(6) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2012/88/UE.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/88/UE è modificata come segue:

1) l’articolo 6 è soppresso;
2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Nell’applicare la STI di cui all’allegato III della presente decisione, si applica uno dei due gruppi di specifiche elencati nella tabella A 2 dell’allegato A. Le specifiche della baseline 3 sono mantenute per consentire ai treni equipaggiati con ERTMS/ETCS conforme alla baseline 3 di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di baseline 2 senza ulteriori restrizioni tecniche od operative.»;
3) l’allegato A è sostituito dall’allegato I della presente decisione;
4) l’allegato G è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2) GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1.

(3) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 11.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Riferimenti

Per ogni rimando contenuto nei parametri di base (capitolo 4 della presente STI), la tabella seguente indica le specifiche obbligatorie corrispondenti, richiamate attraverso i numeri di riferimento della tabella A 2.

Tabella A 1

Rimando nel capitolo 4 N. riferimento (cfr. tabella A 2)
4.1
4.1.a 1, 4
4.1.b 32
4.1.c 3
4.2.1
4.2.1.a 27, 78
4.2.1.b 28
4.2.2
4.2.2.a 14
4.2.2.b 1, 4, 13, 15, 60
4.2.2.c 31, 37 b, c, d
4.2.2.d 18, 20
4.2.2.e 6
4.2.2.f 7
4.2.3
4.2.3.a 14
4.2.3.b 1, 4, 13, 15, 60
4.2.3.c 31, 37 b, c, d
4.2.3.d 18, 21
4.2.4
4.2.4.a 64, 65
4.2.4.b 66
4.2.4.c 67
4.2.4.d 68
4.2.4.e 73, 74
4.2.4.f 32, 33
4.2.4.g 48
4.2.4.h 69, 70
4.2.4.j 71, 72
4.2.4.k 75, 76
4.2.5
4.2.5.a 64, 65
4.2.5.b 10, 39, 40
4.2.5.c 19, 20
4.2.5.d 9, 43
4.2.5.e 16, 50
4.2.6
4.2.6.a 8, 25, 26, 36 c, 49, 52
4.2.6.b 29, 45
4.2.6.c 46
4.2.6.d 34
4.2.6.e 20
4.2.6.f 44
4.2.7
4.2.7.a 12
4.2.7.b 62, 63
4.2.7.c 34
4.2.7.d 9
4.2.7.e 16
4.2.8
4.2.8.a 11, 79
4.2.9
4.2.9.a 23
4.2.10
4.2.10.a 77 (punto 3.1)
4.2.11
4.2.11.a 77 (punto 3.2)
4.2.12
4.2.12.a 6, 51
4.2.13
4.2.13.a 32, 33, 51, 80
4.2.14
4.2.14.a 5
4.2.15
4.2.15.a 38

Specifiche

Si applica uno dei due gruppi di specifiche di cui alla tabella A 2 del presente allegato.

I documenti richiamati nelle specifiche elencate nella tabella A 2 sono considerati puramente informativi, se non diversamente indicato nella stessa tabella A 2.

Nota: le specifiche a cui è associata la dicitura “riservato” nella tabella A 2 sono anche elencate come punti in sospeso nell’allegato G nei casi in cui è necessario notificare le regole nazionali per risolvere i punti in sospeso corrispondenti. I documenti riservati che non sono elencati come punti in sospeso vanno intesi come miglioramenti al sistema.

Tabella A 2

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. riferimento Gruppo di specifiche 1 (ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 0) Gruppo di specifiche 2 (ETCS baseline 3 e GSM-R baseline 0)
Riferimento Nome della specifica Versione Note Riferimento Nome della specifica Versione Note
1 ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS Functional requirement specification 5.0 Deliberatamente eliminato
2 Deliberatamente eliminato Deliberatamente eliminato
3 UNISIG SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 2.0.0 UNISIG SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 3.0.0
4 UNISIG SUBSET-026 System Requirements Specification 2.3.0 UNISIG SUBSET-026 System Requirements Specification 3.3.0
5 UNISIG SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading tool 2.3.0 Nota 1 UNISIG SUBSET-027 FIS Juridical Recording 3.0.0
6 UNISIG SUBSET-033 FIS for man-machine interface 2.0.0 ERA_ERTMS_015560 ETCS Driver Machine interface 3.3.0
7 UNISIG SUBSET-034 FIS for the train interface 2.0.0 UNISIG SUBSET-034 Train Interface FIS 3.0.0
8 UNISIG SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 2.1.1 UNISIG SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 3.0.0
9 UNISIG SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 2.4.1 UNISIG SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 3.0.0
10 UNISIG SUBSET-037 EuroRadio FIS 2.3.0 UNISIG SUBSET-037
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