Sentenze nº T-236/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 22, 2017

Resolution DateJune 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-236/16

Nella causa T-236/16,

Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG, con sede a Salisburgo (Austria), rappresentata da I. Schiffer e G. Hermann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 1982/2015-1), relativamente alla domanda di registrazione del marchio figurativo ZUM wohl come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise e R. da Silva Passos, giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2016,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti fornite oralmente durante l’udienza,

in seguito all’udienza del 9 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 23 gennaio 2015 la Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG, ricorrente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3 I prodotti e servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30, 32 e 43 dell’Accordo di Nizza, 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 29: «Carni; pollame [carne]; cacciagione [selvaggina]; estratti di carne; brodi; marmellate e conserve di frutta; frutta cotta; frutta congelata; frutta secca; gelatine per uso alimentare; marmellate; composte; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; macedonia di frutta; snack a base di frutta; insalate di verdura; latte; prodotti caseari; oli commestibili; olii e grassi alimentari; ortaggi lavorati; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); pesce (alimento)»;

- classe 30: «Caffè; tè; miscele di tè; cacao; zucchero; riso; tapioca; sago; succedanei del caffè; farine; cereali; pane; pasticceria e confetteria; caramelle; ghiaccio; ketchup [salsa]; miele; sale; senape; salse [condimenti]; aromi; aceto»;

- classe 32: «Birre; acqua minerale; acque gassate; bevande non alcoliche; bevande alla frutta; succhi; sciroppi per bevande; estratti per la preparazione di bevande; preparati per fare bevande»;

- classe 43: «Servizi per la preparazione di alimenti e bevande; servizi e di cibi da asporto; e fornitura di informazioni in materia di preparazione di alimenti e bevande».

4 Con decisione del 31 luglio 2015, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti e i servizi indicati al precedente punto 3, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

5 Il 30 settembre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

6 Con decisione del 23 febbraio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha precisato, in via preliminare, che il pubblico di riferimento era composto al contempo dal grande pubblico e da un pubblico specializzato, germanofono o che, quanto meno, disponevano di una conoscenza sufficiente del tedesco (punti 13 e 14 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha fatto poi presente che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti e dei servizi considerati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n.°207/2009, giacché l’espressione tedesca «zum Wohl» sarebbe immediatamente compresa dal pubblico di riferimento nel senso che i prodotti e servizi in parola contribuirebbero al benessere dei consumatori destinatari e che gli elementi figurativi del marchio richiesto non consentirebbero di distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio pubblicitario elogiativo e chiaro trasmesso da tale espressione (punti da 15 a 23 della decisione impugnata). Essa ha parimenti osservato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.°207/2009 (punti da 25 a 32 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- «ammettere la registrazione integrale» quale marchio dell’Unione europea del marchio richiesto per i prodotti e i servizi compresi nelle classi 29, 30, 32 e 43, considerati nella domanda di registrazione;

- condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi al medesimo.

8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il secondo capo di conclusioni del ricorso in quanto irricevibile;

- dichiarare il ricorso infondato per il resto;

- condannare la ricorrente alle spese.

9 Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suo secondo capo delle conclusioni, e di ciò si è preso atto nel verbale d’udienza.

In diritto

Sulla ricevibilità

Sul rinvio alla memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso

10 Nell’atto introduttivo, la ricorrente rinvia alla memoria illustrativa dei suoi motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, facendo valere che detta memoria «costituisce parte integrante della motivazione del presente ricorso».

11 A questo proposito occorre ricordare che, a norma dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso contiene i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tale indicazione deve emergere dal testo stesso del ricorso ed essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto [v. sentenze del 9 luglio 2010, Exalation/UAMI (Vektor-Lycopin), T-85/08, EU:T:2010:303, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 novembre 2015, CEDC International/UAMI - Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T-449/13, non pubblicata, EU:T:2015:839, punto 16 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C-214/05 P, EU:C:2006:494, punto 37].

12 Inoltre, sebbene il testo del ricorso possa essere suffragato con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale [v. sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 14 aprile 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C-452/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:270, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 2 dicembre 2015, Kenzo/UAMI - Tsujimoto (KENZO ESTATE), T-528/13, non pubblicata, EU:T:2015:921, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che un ricorso, nei limiti in cui rinvia agli scritti depositati dinanzi all’EUIPO, è irricevibile in quanto il rinvio complessivo che contiene non sia ricollegabile ai motivi e agli argomenti esposti rispettivamente nel ricorso stesso [v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punti 14 e 15, e del 25 novembre 2015, Masafi/UAMI - Hd1 (JUICE masafi), T-248/14, non pubblicata, EU:T:2015:880, punto 14].

13 Ciò vale parimenti allorché il rinvio concerne un atto peraltro riportato nel testo del ricorso senza indicazione dei punti specifici dell’esposizione dei motivi del ricorso che la parte ricorrente auspica siano completati, né dei passaggi dell’atto in parola nei quali comparirebbero eventuali elementi idonei a dimostrare o a completare i motivi del ricorso, giacché una siffatta incorporazione non si differenzia in alcun modo, in tal caso, dal rinvio complessivo ad un allegato del ricorso (v., in tal senso, in materia di funzione pubblica, relativamente a un reclamo riportato nel testo del ricorso, ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T-85/92, EU:T:1993:39, punto 23, confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del 7 marzo 1994, De Hoe/Commissione, C-338/93 P, EU:C:1994:85, punto 29). Qualora così non fosse, le parti ricorrenti potrebbero, per mezzo di una mera riproduzione degli allegati nel testo del ricorso, eludere la giurisprudenza relativa all’incompatibilità dei rinvii complessivi agli allegati con i requisiti di forma stabiliti dalle disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e del regolamento di procedura di cui al punto 11 supra.

14 Nella fattispecie in esame, quindi, anche se la memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso è interamente riportata nell’illustrazione dei fatti esposta nel ricorso, non spetta al Tribunale cercare, né in tale memoria né nei passaggi del ricorso che la stessa riproducono, gli argomenti cui la ricorrente potrebbe fare riferimento e prenderli in esame, giacché siffatti argomenti sono irricevibili. E ciò vale, a fortiori, tenendo presente che la memoria di cui trattasi è stata redatta a fini di contestazione della decisione dell’esaminatore e non può essere considerata pertinente per sostenere il ricorso diretto avverso la...

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