Sentenze nº T-798/14 of Tribunal General de la Unión Europea, September 13, 2018

Resolution DateSeptember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-798/14

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento del nome dell’entità proprietaria della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Accordo di associazione UE-Turchia - Diritti fondamentali - Proporzionalità

Nella causa T-798/14,

DenizBank A.Ş., con sede a Istanbul (Turchia), rappresentata da O. Jones, D. Heaton, barristers, R. Mattick, S. Utku, solicitors, e M. Lester, QC,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da S. Boelaert e A. de Elera-San Miguel Hurtado, successivamente da S. Boelaert e P. Mahnič Bruni, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da D. Gauci, L. Havas e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54), dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58), dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 22), dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1º luglio 2016 (GU 2016, L 178, pag. 21), e dalla decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio, del 19 dicembre 2016 (GU 2016, L 345, pag. 65), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), e dal regolamento n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici,

cancelliere: M. L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La DenizBank A.Ş., ricorrente, è una banca commerciale turca con sede a Istanbul (Turchia), il cui capitale è detenuto per oltre il 50% dalla Sberbank of Russia OAO (in prosieguo: la «Sberbank»), banca al dettaglio russa con sede a Mosca (Russia).

2 Il 20 febbraio 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Ucraina. Il Consiglio ha altresì preso in considerazione l’introduzione di misure restrittive nei confronti dei responsabili di violazioni dei diritti umani, di atti di violenza e dell’uso eccessivo della forza.

3 In occasione di una riunione straordinaria tenutasi il 3 marzo 2014, il Consiglio ha condannato gli atti di aggressione delle forze armate russe, i quali configuravano una palese violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché l’autorizzazione accordata dal Soviet Federatsii Federal’nogo Sobrania Rossiskoï Federatsii (Consiglio federale dell’Assemblea federale della Federazione russa), il 1° marzo 2014, a utilizzare le forze armate nel territorio dell’Ucraina. L’Unione europea ha esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, conformemente ai suoi obblighi internazionali.

4 Il 5 marzo 2014, il Consiglio ha adottato misure restrittive incentrate sul congelamento e sul recupero di fondi ucraini pubblici indebitamente sottratti.

5 Il 6 marzo 2014, i capi di Stato o di governo dell’Unione europea hanno approvato le conclusioni del Consiglio adottate il 3 marzo 2014. I medesimi hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina da parte della Federazione russa e hanno esortato quest’ultima a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, conformemente agli accordi pertinenti. I capi di Stato o di governo dell’Unione hanno dichiarato che eventuali ulteriori iniziative da parte della Federazione russa per destabilizzare la situazione in Ucraina avrebbero comportato altre e profonde conseguenze per le relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall’altro, in una vasta gamma di settori economici. Hanno esortato la Federazione russa a consentire immediatamente l’accesso agli osservatori internazionali, sottolineando che la soluzione della crisi in Ucraina avrebbe dovuto basarsi sull’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza del paese e sul rigoroso rispetto delle norme internazionali.

6 Il parlamento della Repubblica autonoma di Crimea e il governo locale della città di Sebastopoli, entrambe suddivisioni dell’Ucraina, hanno indetto, per il 16 marzo 2014, un referendum sullo status della Crimea. Nell’ambito di tale referendum, la popolazione della Crimea era invitata a indicare se intendesse aderire come soggetto federale alla Federazione russa o se desiderasse che fossero ripristinati la Costituzione del 1992 e lo status della Crimea in seno all’Ucraina. Il risultato annunciato nella Repubblica autonoma di Crimea indicava il 96,77% di voti favorevoli all’integrazione della regione nella Federazione russa, con un tasso di partecipazione dell’83,1%.

7 Il 17 marzo 2014, il Consiglio ha adottato altre conclusioni relative all’Ucraina. Esso ha condannato fermamente lo svolgimento in Crimea, il 16 marzo 2014, del referendum sull’adesione alla Federazione russa, realizzato, a suo avviso, in evidente violazione della Costituzione ucraina. Il Consiglio ha esortato la Federazione russa a prendere misure per allentare la situazione di crisi, a ritirare immediatamente le sue forze per riportarle ai numeri e ai presidi precedenti la crisi, in linea con i suoi impegni internazionali, a iniziare discussioni dirette con il governo ucraino e ad avvalersi di tutti i pertinenti meccanismi internazionali per trovare una soluzione pacifica e negoziata, rispettando appieno i suoi impegni bilaterali e multilaterali in ordine alla salvaguardia della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. A tale riguardo, il Consiglio ha lamentato il fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sia stato in grado di adottare una risoluzione, a causa del veto della Federazione russa. Inoltre, ha esortato la Federazione russa a non prendere misure per l’annessione della Crimea in violazione del diritto internazionale.

8 In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16) nonché, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), con i quali ha imposto restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché delle persone e delle entità a esse associate.

9 Il 17 marzo 2014, la Federazione russa ha riconosciuto ufficialmente i risultati del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo 2014. A seguito di tale referendum, il consiglio supremo della Crimea e il consiglio comunale di Sebastopoli hanno proclamato l’indipendenza della Crimea dall’Ucraina e ne hanno chiesto l’adesione alla Federazione russa. In pari data, il presidente russo ha firmato un decreto sul riconoscimento della Repubblica di Crimea come Stato sovrano e indipendente.

10 Il 21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha rammentato la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione del 6 marzo 2014 e ha chiesto alla Commissione europea e agli Stati membri di elaborare eventuali altre misure mirate.

11 Il 23 giugno 2014, il Consiglio ha deciso che l’importazione nell’Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli doveva essere vietata, a eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che avessero ottenuto un certificato d’origine dal governo dell’Ucraina.

12 In seguito all’incidente del 17 luglio 2014 che ha causato la distruzione, a Donetsk (Ucraina), del volo MH17 della Malaysia Airlines, il Consiglio ha chiesto alla Commissione e al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di portare a termine i lavori preparatori su eventuali misure mirate e di presentare, entro il 24 luglio, proposte di azioni da adottare, anche per quanto concerne l’accesso ai mercati dei capitali, la difesa, i beni a duplice uso e le tecnologie sensibili, in particolare nel settore energetico.

13 Il 31 luglio 2014, in considerazione della gravità della situazione in Ucraina, nonostante l’adozione, nel marzo 2014, di restrizioni in materia di viaggi e del congelamento dei beni nei confronti di talune persone fisiche e giuridiche, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), al fine di introdurre misure restrittive mirate nei settori...

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