Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council

Coming into Force18 October 2013,19 July 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0610
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/610/oj
Published date29 June 2013
Date26 June 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 182, 29 June 2013
L_2013182IT.01000101.xml
29.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/1

REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) La politica dell’Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata per garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, dovrebbero essere istituite norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo delle frontiere esterne, tenuto conto delle pressioni specifiche e sproporzionate cui sono sottoposti alcuni Stati membri alle rispettive frontiere esterne. Le norme dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà tra Stati membri.
(2) La libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen è stata uno dei maggiori successi dell'integrazione europea. La libertà di circolazione è un diritto fondamentale, le cui condizioni di esercizio sono definite nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2).
(3) L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare attuazione completa alle misure di accompagnamento che consentono di abolire detti controlli.
(4) Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3).
(5) Dopo vari anni di applicazione pratica è emersa la necessità di apportare alcune modifiche in base all'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006, ai risultati delle valutazioni Schengen, alle relazioni e alle richieste degli Stati membri e agli sviluppi del diritto primario e secondario dell'Unione, nonché la necessità di chiarire e definire in modo più efficace i problemi tecnici critici.
(6) La relazione della Commissione del 21 settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006, e la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull’applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006, contengono suggerimenti concreti per la modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 562/2006.
(7) Atti legislativi dell'Unione adottati recentemente, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (4), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5), rendono necessarie alcune modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006.
(8) Parimenti, dovrebbero essere modificate determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (6) ("convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen") per tener conto delle modifiche nel regolamento (CE) n. 562/2006 e dell'attuale situazione giuridica.
(9) A seguito della causa C-241/05 Nicolae Bot contro Préfet du Val-de-Marne (7) è necessario modificare le regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (8), il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (9), il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (10) e il regolamento (CE) n. 810/2009.
(10) L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (11) (Frontex) ("Agenzia"), migliora la gestione integrata delle frontiere esterne e potenzia ulteriormente il ruolo dell'Agenzia, in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta alla graduale introduzione del concetto di gestione integrata delle frontiere.
(11) Al fine di allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 al TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari e la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire apportare modifiche tecniche alle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 e della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, nonché dei regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 539/2001, (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (13).
(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE (15).
(15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (17).
(16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non
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