Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

End of Effective Date31 December 9999
Published date07 December 2018
Celex Number32018R1862
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj
Date28 November 2018
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 312, 7 décembre 2018
L_2018312IT.01005601.xml
7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/56

REGOLAMENTO (UE) 2018/1862 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2018

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l'immigrazione e autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
(2) Inizialmente il SIS è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), firmata il 19 giugno 1990 (la «convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»). L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio (3) e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio (4). Il SIS II è stato successivamente istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e con la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (6). Il SIS II ha sostituito il SIS istituito sulla base della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
(3) Tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II, la Commissione ha svolto una valutazione del sistema ai sensi del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato la relazione di valutazione del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 59, paragrafo 3, e 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, unitamente a un documento di lavoro dei servizi del Parlamento europeo e del Consiglio. Le raccomandazioni espresse in tali documenti dovrebbero essere recepite, se del caso, nel presente regolamento.
(4) Il presente regolamento costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, TFUE.
(5) Il fatto che la base giuridica per il SIS consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. Esso dovrebbe includere un'unica rete di uffici nazionali denominati uffici SIRENE al fine di garantire lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, alcuni elementi della sua architettura tecnica e del suo finanziamento, fissare regole relative al suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze. È altresì necessario determinare le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento e del trattamento dei dati e i relativi criteri. Sono altresì necessarie norme concernenti la cancellazione delle segnalazioni, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di dati biometrici, nonché norme che specifichino ulteriormente le norme sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati.
(7) Le segnalazioni nel SIS contengono solo le informazioni necessarie per identificare una persona o un oggetto e l'azione da intraprendere. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, all'occorrenza, scambiare informazioni supplementari relative alle segnalazioni.
(8) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali. I sistemi nazionali potrebbero contenere una copia completa o parziale della banca dati del SIS che può essere condivisa da due o più Stati membri. Poiché il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa volto a garantire la sicurezza e una gestione efficace delle frontiere, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello sia centrale sia nazionale. La disponibilità del SIS dovrebbe essere soggetta a un attento monitoraggio a livello centrale e degli Stati membri e ogni incidente che implichi un'indisponibilità per gli utenti finali dovrebbe essere registrato e comunicato ai portatori di interesse a livello nazionale e dell'Unione. Ogni Stato membro dovrebbe creare una copia di riserva (backup) per il proprio sistema nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire una connettività senza interruzioni al SIS centrale con punti di connessione duplicati e separati fisicamente e geograficamente. Il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere gestiti in modo da assicurarne il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per questo motivo, l'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA»), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbe mettere in atto soluzioni tecniche volte a rafforzare la disponibilità ininterrotta del SIS, fatte salve una valutazione d'impatto indipendente e un'analisi costi-benefici.
(9) È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di informazioni supplementari relative alle azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni (il «manuale SIRENE»). Gli uffici SIRENE dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni in modo rapido ed efficace.
(10) Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari, anche riguardo alle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE.
(11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il personale del proprio ufficio SIRENE possieda le competenze linguistiche e la conoscenza del diritto e delle norme procedurali pertinenti necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
(12) Per poter beneficiare pienamente delle funzionalità del SIS, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli utenti finali e il personale degli uffici SIRENE ricevano periodicamente una formazione, anche in materia di sicurezza e protezione dei dati nonché di qualità dei dati. Gli uffici SIRENE dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione dei programmi di formazione. Per quanto possibile, gli uffici SIRENE dovrebbero inoltre prevedere scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta all'anno. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare che la rotazione del personale comporti perdite di competenze e di esperienza.
(13) La gestione operativa delle componenti centrali del SIS è esercitata dall'eu-LISA. Per consentire all'eu-LISA di dedicare le risorse finanziarie e umane necessarie a coprire tutti gli aspetti della gestione operativa del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, il presente regolamento dovrebbe stabilirne dettagliatamente i compiti, in particolare riguardo agli aspetti tecnici dello scambio di informazioni supplementari.
(14) Fatti salvi la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS e il ruolo degli uffici SIRENE quali coordinatori della qualità, l'eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati e dovrebbe presentare a intervalli regolari relazioni alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui problemi di qualità dei dati incontrati. Per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel SIS, l'eu-LISA dovrebbe inoltre offrire una formazione sull'uso del SIS agli organismi nazionali di formazione e, nella misura del possibile, agli uffici SIRENE e agli utenti finali.
(15) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS e analizzare le tendenze relative ai reati, l'eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare una
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