Commission Regulation (EC) No 2419/2001 of 11 December 2001 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes established by Council Regulation (EEC) No 3508/92

Coming into Force13 December 2001,01 January 2003
End of Effective Date06 May 2004
Celex Number32001R2419
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/2419/oj
Published date12 December 2001
Date11 December 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 327, 12 December 2001
EUR-Lex - 32001R2419 - IT

Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 12/12/2001 pag. 0011 - 0032


Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione

dell'11 dicembre 2001

che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001(2), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo "il sistema integrato") si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'applicazione dei regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000. Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000(4), è stato più volte modificato dopo la sua entrata in vigore. Inoltre, l'esperienza acquisita e soprattutto l'introduzione di strumenti informatici per la gestione dei regimi di aiuto hanno mostrato che è necessario rivedere varie disposizioni di detto regolamento. In occasione di ulteriori modifiche e per motivi di chiarezza e razionalità, il regolamento (CEE) n. 3887/92 dev'essere sostituito dal presente regolamento.

(2) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato. Occorre tuttavia concedere loro un periodo transitorio per l'introduzione di tale sistema.

(3) Data la diversità dei dispositivi d'identificazione esistenti nella Comunità, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola. Questa possibilità deve essere associata a determinati obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione. Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima della parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto per superficie.

(4) Occorre chiarire le nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera, per una corretta dichiarazione e identificazione delle parcelle.

(5) Devono essere dettate disposizioni per quanto riguarda il contenuto delle domande di aiuto per superficie. Ai fini di un controllo efficace qualunque tipo di utilizzo della superficie deve essere dichiarato nelle domande. Tuttavia, qualora gli Stati membri abbiano introdotto sistemi di gestione e di controllo applicabili ad altri regimi comunitari di aiuti per superficie che siano compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92, gli Stati membri in questione devono avere la possibilità di derogare a tale requisito.

(6) Occorre dettare disposizioni specifiche in ordine alla particolare situazione delle associazioni di produttori nel settore delle carni ovine e caprine, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000(6).

(7) Una domanda di aiuto per superficie presentata per dichiarare solo pascoli permanenti non deve essere necessariamente trasmessa alle autorità competenti entro gli stessi termini previsti per le domande di aiuto per superficie in generale, dato che la gestione del programma di controllo dei pascoli permanenti non deve essere effettuata secondo le stesse scadenze fissate per il controllo delle aree a seminativi. Gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di presentare tali domande a una data successiva a quella fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3508/92. La data fissata dallo Stato membro non deve essere comunque successiva al 1o luglio.

(8) Gli imprenditori devono essere autorizzati a modificare le proprie domande di aiuto per superficie fino al termine ultimo previsto per la semina, conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(8), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti specifici prescritti dalla normativa di settore e che l'autorità competente non abbia ancora informato l'imprenditore in merito ad errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che rilevi errori relativi alla parte oggetto di modifica.

(9) Gli imprenditori che chiedono di beneficiare unicamente di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto per superficie.

(10) Al fine di rendere più agevole l'amministrazione dei vari regimi di aiuto per animale devono essere dettate disposizioni comuni, per quanto riguarda i dati da includere nelle relative domande di aiuto.

(11) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97(9), impone agli allevatori di bovini di trasmettere i dati relativi a tali animali ad una banca di dati informatizzata. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001(11), stabilisce che possono beneficiare degli aiuti solo gli animali adeguatamente identificati e registrati in base al regolamento (CE) n. 1760/2000. La banca di dati elettronica ha acquisito una considerevole importanza per quanto concerne la gestione dei regimi di aiuto. Gli imprenditori che presentano domande in virtù dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

(12) Gli Stati membri devono essere autorizzati a far uso delle informazioni contenute nella banca di dati elettronica per semplificare le procedure di presentazione delle domande, a condizione che tale banca sia affidabile. Si deve pertanto disporre che le informazioni contenute in detta banca di dati possano essere incluse nella domanda di aiuto.

(13) In linea con l'evolversi di nuove forme di comunicazione, agli Stati membri devono poter adottare disposizioni nazionali che consentano agli imprenditori di trasmettere comunicazioni nel quadro del sistema integrato per via elettronica.

(14) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

(15) È indispensabile rispettare le scadenze e i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in ritardo possono essere accettate. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare le scadenze e i termini fissati. Se un imprenditore deve dichiarare unicamente pascoli permanenti e deve pertanto presentare una domanda di aiuto per superficie, i controlli possono essere programmati in altro modo. Per questi casi si possono prevedere riduzioni minori e un termine di tempo più lungo. Nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano della possibilità di stabilire un termine più lungo per la presentazione di una domanda di aiuto per superficie riguardante unicamente pascoli permanenti, le domande presentate dopo tale termine non devono più essere ammesse.

(16) Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che riveli errori in relazione alla parte oggetto del ritiro.

(17) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco concernenti sia gli aiuti per superficie che gli aiuti per animale. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.

(18) Occorre determinare il...

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