2000/418/EC: Commission Decision of 29 June 2000 regulating the use of material presenting risks as regards transmissible spongiform encephalopathies and amending Decision 94/474/EC (notified under document number C(2000) 1735) (Text with EEA relevance)

Coming into Force30 June 2000
End of Effective Date30 June 2001
Celex Number32000D0418
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/418/oj
Published date30 June 2000
Date29 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 158, 30 June 2000
EUR-Lex - 32000D0418 - IT

2000/418/CE: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE [notificata con il numero C(2000) 1735] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 30/06/2000 pag. 0076 - 0082


Decisione della Commissione

del 29 giugno 2000

che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE

[notificata con il numero C(2000) 1735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/418/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(4), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Da molti anni sono state identificate varie encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che si manifestano separatamente nell'uomo e negli animali. L'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è stata individuata dapprima nei bovini nel 1986 e negli anni successivi la sua presenza è stata accertata in altre specie animali. Una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob è stata descritta nel 1996. Prove sempre più numerose dimostrano che l'agente della BSE è identico a quello della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

(2) Nel suo parere del 21 ottobre 1996, il comitato veterinario scientifico ha raccomandato, sulla base della propria valutazione dei rischi, che il materiale specifico a rischio, ossia il cervello, il midollo spinale e gli occhi di bovini, ovini e caprini di età superiore ad un anno nonché la milza di ovini e caprini di età superiore a 6 mesi, sia eliminato dalla catena alimentare umana e animale nei paesi e nelle regioni in cui è stato individuato un rischio potenziale. Il comitato ha inoltre raccomandato che, nel caso di bovini, ovini e caprini morti, tale materiale venga rimosso in modo da non entrare nella catena alimentare umana o animale oppure venga distrutta l'intera carcassa.

(3) Nel suo parere, adottato il 9 dicembre 1997, il comitato direttivo scientifico (CDS) ha redatto un nuovo elenco ampliato di materiale specifico a rischio e ha proposto che detto materiale sia temporaneamente escluso dal consumo umano e animale in funzione della sua provenienza geografica. In particolare, la dura madre, la ghiandola pituitaria, i gangli spinali, la colonna vertebrale, l'intestino e i polmoni (qualora si applichino determinate tecniche di macellazione) sono stati aggiunti all'elenco raccomandato nel parere del comitato veterinario scientifico del 21 ottobre 1996 sopra citato. Il 14 aprile 2000 il CDS ha adottato un parere sulla decisione del Regno Unito di sopprimere il divieto di consumare carne non disossata, in cui ha concluso che il rischio derivante dalla carne non disossata è trascurabile se le ossa non provengono dalla colonna vertebrale o dal cranio. A suo giudizio l'effetto combinato di diverse misure protettive adottate nel Regno Unito ha ridotto al minimo il rischio di esposizione umana alla BSE derivante dalla colonna vertebrale e dai gangli spinali. Lo stesso giorno il comitato ha approvato un parere sul materiale specifico a rischio proveniente da piccoli ruminanti, in cui ha stabilito che a presentare i rischi maggiori sono il cranio (la testa, esclusa la pelle e la lingua) e il midollo spinale dei piccoli ruminanti di età superiore ai 12 mesi e la milza dei piccoli ruminanti di qualsiasi età. Esso ha inoltre rilevato che alcuni prodotti non trasformati a base di carne, come le carni separate meccanicamente dalla colonna vertebrale di piccoli ruminanti, presentano un rischio potenziale rilevante.

(4) Il 18 novembre 1998 la Commissione, sulla base dell'articolo 152, paragrafo 4, del trattato, ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [COM(1998) 623 def.](5). La proposta, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 7 gennaio 1999, comprende le norme relative alla rimozione e all'eliminazione del materiale specifico a rischio. Tali disposizioni saranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore del regolamento proposto.

(5) La produzione e l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale devono essere regolamentate, per quanto riguarda la rimozione del materiale specifico a rischio ovvero l'assenza dello stesso. In particolare, essi non possono essere immessi sul mercato come alimenti destinati al consumo umano, mangimi o fertilizzanti. Tuttavia, tale regolamentazione non si applica ai cosmetici, ai medicinali, ai dispositivi medici e ai loro materiali di base o prodotti intermedi, che sono oggetto di altre norme specifiche. Essa non si applica inoltre ai prodotti di origine animale che non presentano rischi per la salute animale e umana in quanto non destinati ad essere impiegati in derrate alimentari, mangimi o fertilizzanti. È opportuno garantire che i prodotti di origine animale che non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione siano mantenuti separati da quelli inclusi in tale ambito, a meno che non rispettino almeno le stesse norme sanitarie.

(6) Le direttive comunitarie vigenti prevedono la tutela della...

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