Commission Regulation (EC) No 174/1999 of 26 January 1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products

Coming into Force01 February 1999,30 January 1999
End of Effective Date31 August 2006
Celex Number31999R0174
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/174/oj
Published date27 January 1999
Date26 January 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 20, 27 January 1999
EUR-Lex - 31999R0174 - IT 31999R0174

Regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione del 26 gennaio 1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 27/01/1999 pag. 0008 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 174/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 9 e 14,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/98 (4), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che in occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla sua rifusione;

(2) considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (5) (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), la concessione di restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, per garantire il rispetto di tali limiti, è necessario sorvegliare il rilascio dei titoli di esportazione; che occorre altresì stabilire le modalità di attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha fissato norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni; che occorre definire le modalità di applicazione di tale regime;

(4) considerando che, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2334/98 (7), occorre precisare in quali casi la restituzione può essere concessa senza presentare un titolo di esportazione e fissare il periodo massimo durante il quale i prodotti possono restare sotto controllo doganale;

(5) considerando che è opportuno prevedere norme specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda i titoli, in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (9); che occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso da questo regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo; che è necessario fissare l'importo delle cauzioni che devono essere costituite all'atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi;

(6) considerando che occorre fissare la durata di validità dei titoli; che è opportuno differenziare il periodo previsto a seconda dei prodotti interessati, determinando in particolare un periodo ridotto per i prodotti in relazione ai quali il rischio di speculazione risulta più elevato;

(7) considerando che, per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato;

(8) considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 prevede, all'articolo 2 bis, paragrafo 2, le modalità relative all'utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l'esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo; che tali disposizioni si applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 e i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 siano stati definiti;

(9) considerando che, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è stata definita con riferimento alle categorie previste nell'accordo sull'agricoltura; che, ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l'impiego di queste categorie e applicare l'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti;

(10) considerando che, nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti; che, al fine di salvaguardare tale disciplina rispettando nel contempo l'obiettivo di proporzionalità di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, occorre da un lato definire i gruppi di prodotti entro margini ristretti e dall'altro, per determinati prodotti, estendere la validità del titolo di esportazione ai codici di prodotto direttamente contigui, quanto al tenore di materia grassa, al prodotto per cui è stata fissata la restituzione anticipata;

(11) considerando che, per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo;

(12) considerando che, per garantire il controllo dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo; che, per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall'accordo sull'agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti;

(13) considerando che è opportuno determinare il tasso di restituzione per i prodotti che beneficiano delle restituzioni all'esportazione nell'ambito delle azioni di aiuto alimentare;

(14) considerando che, per talune operazioni di esportazione con restituzioni, è opportuno definire il paese di destinazione come una destinazione obbligatoria di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 al fine di garantire la corretta utilizzazione dei titoli;

(15) considerando che, per i formaggi, si è osservato come le domande di titoli di esportazione subiscano variazioni divergenti a seconda delle destinazioni; che, per consentire l'applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406;

(16) considerando che, per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev'essere proporzionata alla percentuale degli elementi costitutivi; che tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione; che la percentuale del 43 %, in peso del prodotto intero è rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti;

(17) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo; che occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica;

(18) considerando che, nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (10), è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali; che è opportuno precisare le modalità del rilascio di detto titolo; che, al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d'importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi...

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