Commission Regulation (EEC) No 3665/87 of 27 November 1987 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

Published date14 December 1987
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Monetary measures in the field of agriculture
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 351, 14 December 1987
EUR-Lex - 31987R3665 - IT

Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1987 pag. 0001 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0216


REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/87 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1987 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87(2), in particolare l'arti- colo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole)(4), n. 171/67/CEE (olio d'oliva)(5), (CEE) n. 766/68 (zucchero)(6), (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari)(7), (CEE) n. 885/68 (carni bovine)(8), (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli)(9), (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio)(10), (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali)(11), (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso)(12), (CEE) n. 2768/75 (carni suine)(13), (CEE) n. 2774/75 (uova)(14), (CEE) n. 2779/75 (pollame)(15), (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca)(16), (CEE) n. 1431/76 (riso)(17), (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(18), (CEE) n. 345/79 (vini)(19),

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune(20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87(21), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo(22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87(23), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(24), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83(25);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione(26), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87(1), che a suo tempo aveva sostituito il regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione(2), stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ; che tuttavia le disposizioni di questo regolamento hanno subito svariate modifiche, in certi casi sostanziali; che, per ragioni di chiarezza e di efficienza sul piano amministrativo, è opportuno codificare la normativa applicabile in materia, apportandovi alcuni ritocchi ritenuti opportuni alla luce dell'esperienze acquisita ;

considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell'esportazione ; che, per determinare questo giorno, si deve trovare una soluzione economicamente idonea, la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza sempre più affermata nella Comunità, consistente nell'effettuare i controlli nei luoghi di produzione ; che, di conseguenza, per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione, è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione con cui l'esportatore esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione ;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità ; che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario ;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi ; che, per evitarli, è opportuno subordinare, per dette esportazioni, il pagamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso su quest'ultimo mercato ;

considerando che le autorità competenti devono accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità o consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d'esportazione ; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci(3) ; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo, qualora si applichi il regime previsto dal titolo come modificato dal regolamento (CEE) n. 2823/87, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità ;

considerando che soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento ; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione ; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perché possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso ; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente ;

considerando che il tasso della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto ; che, per alcuni miscugli tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato ; che occorre adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli ;

considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;

considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara ; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all'esportazione ;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e costituiscono un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti ; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni ;

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione ; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ;

considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria ; che è opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso della restituzione applicabile il giorno...

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